Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione OFo

2 Punti essenziali del progetto

Poiché la mozione è stata adottata dalle due Camere, il Consiglio federale è stato incaricato di creare nell’OFo le basi per consentire la realizzazione (per proprietari di boschi e segherie) di depositi per il tondame nel bosco.

I depositi di tondame sono piazze destinate a raccogliere temporaneamente il legname in tronchi (legno non lavorato) proveniente dai boschi della regione che possono essere utilizzate dai proprietari di boschi e dalle segherie. Il loro scopo è consentire di raccogliere in modo adeguato il legno proveniente dalla gestione forestale e di garantire l’approvvigionamento coordinato della filiera di lavorazione del legno. In questo contesto, occorre tenere conto delle sinergie con altri ambiti, ad esempio la prossimità con aziende di trasformazione del legno, le misure necessarie per la protezione del bosco e le misure possibili per la gestione dei danni alle foreste (p. es. dopo tempeste, crolli dovuti alla neve, infestazioni da coleotteri), come pure delle esigenze specifiche alle varie regioni. Per quanto possibile, il tondame allestito deve essere consegnato rapidamente alle imprese di trasformazione.

L’articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) come pure gli articoli 13a e 14 capoverso 1 OFo permettono già la costruzione e la trasformazione nel bosco di edifici e impianti forestali previa autorizzazione dell’autorità competente conformemente all’articolo 22 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). La presente modifica si prefigge di integrare nell’articolo 13a OFo la possibilità di realizzare dei depositi di tondame alle condizioni già previste da questo articolo. Secondo le disposizioni della legislazione forestale vigente, detti edifici e impianti continuano ad essere considerati come bosco nel senso giuridico del termine e, quindi, non necessitano dell’autorizzazione per il dissodamento. Inoltre, i depositi di tondame sono soggetti alle stesse prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente cui è soggetta la superficie forestale (p. es. per quanto concerne le sostanze pericolose per l’ambiente).

Con la modifica del 14 giugno 2013 dell’OFo, nel nuovo articolo 13a, oltre alle infrastrutture classiche quali i capannoni e le strade forestali, sono stati inclusi esplicitamente agli edifici e impianti forestali anche i depositi coperti di legna da ardere.

All’epoca, i depositi di tondame non erano stati espressamente menzionati, in quanto non possono essere paragonati alle classiche pile di legna ubicate lungo le strade forestali e devono soddisfare standard di costruzione più ampi (p. es. necessità di realizzarli su una superficie consolidata). La presente proposta di integrazione dell’articolo 13a OFo si prefigge di consentire, previa autorizzazione, la realizzazione di depositi di tondame a condizione che servano alla gestione regionale della foresta, che il loro fabbisogno sia dimostrato, che l’ubicazione sia appropriata, che le dimensioni siano conformi alle condizioni regionali e che non vi si opponga nessun interesse pubblico preponderante.

Il legno, una materia prima rinnovabile e disponibile sul piano regionale, fornisce un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi di politica forestale, climatica ed energetica. Con la Politica forestale 20201 e la politica della risorsa legno2, il Consiglio federale intende garantire una gestione sostenibile delle foreste e la creazione di condizioni quadro favorevoli per un’economia forestale e del legno efficiente e innovativa. L’utilizzazione sostenibile del legno dei boschi svizzeri così come la lavorazione e la valorizzazione efficienti sul piano delle risorse devono essere rispettose dell’ambiente, ma anche economicamente sopportabili. La possibilità di realizzare depositi per il tondame adeguati consente una gestione forestale efficace, la raccolta di quantità di legno e una logistica efficiente. Inoltre, garantisce un approvvigionamento continuo delle aziende di lavorazione del legno. Il presente progetto di revisione contribuisce a realizzare gli obiettivi della politica forestale e della politica della

1 Ufficio federale dell’ambiente UFAM (ed.) 2013: Politica forestale 2020. Visioni, obiettivi e misure per una gestione sostenibile del bosco svizzero. Ufficio federale dell’ambiente, Berna: 66 pag.

2 UFAM, UFE, SECO (ed.) 2017: Politica della risorsa legno. Strategia, obiettivi e piano d’azione Legno. Berna. 44 pag. 4/8 153-00007/00001/01093/00002/T075-0022