Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
1 Situazione iniziale / Introduzione
La protezione, la regolazione e l’utilizzo venatorio degli effettivi di fauna selvatica sono oggetto di un intenso dibattito pubblico e sono temi ricorrenti anche nella politica svizzera. La «Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici» (LCP, RS 922.0) disciplina sia la protezione che la risoluzione dei conflitti con la fauna selvatica indigena. Nel 1985, quando fu approvata la legge sulla caccia, specie come l’orso o il lupo erano estinte. Nel frattempo, con il ritorno dei grandi predatori, i conflitti con questi animali selvatici sono aumentati e negli ultimi anni sono stati presentati numerosi interventi parlamentari per modificare il diritto in materia, a seguito dei quali la legge sulla caccia è stata nuovamente modificata.
Il 23 agosto 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sulla caccia (17.052). Il 27 settembre 2019 il Parlamento ha approvato il messaggio del Consiglio federale con adeguamenti e integrazioni e ha incaricato il Consiglio federale di emanare le disposizioni di esecuzione riguardanti la revisione della legge sulla caccia.
Il Parlamento ha approvato la soluzione proposta dal Consiglio federale per attuare la mozione del consigliere agli Stati Engler 14.3151 «Convivenza tra lupi e comunità montane»
con adeguamenti e ha deciso di rinominare le bandite federali di caccia in zone di protezione della fauna selvatica secondo la mozione 14.3830 del consigliere nazionale Landolt. Inoltre, il Parlamento ha fuso l’attuazione dell’iniziativa cantonale del Cantone di Turgovia sul risarcimento da parte della Confederazione e dei Cantoni dei danni causati dai castori alle infrastrutture (15.300) con l’attuale revisione della legge sulla caccia. Di conseguenza, sono state introdotte nuove norme, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del settore pubblico alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dai castori.
Oltre alle decisioni sull’attuazione dei suddetti interventi politici (14.3151, 14.3830, 14.3818), il Parlamento ha apportato altre aggiunte alla legge sulla caccia: occorre considerare maggiormente la sostenibilità e la protezione degli animali nella regolamentazione e nella pianificazione della caccia. La nuova legge protegge dodici specie di anatre selvatiche e pernici grigie oggi cacciabili, definisce un periodo di protezione per tutte le specie indigene cacciabili e adatta i periodi di protezione di alcune specie cacciabili, migliora la protezione contro la diffusione di specie non indigene, rende obbligatorio il recupero degli animali selvatici feriti, garantisce la pianificazione del territorio e la funzionalità di circa trecento corridoi faunistici di importanza interregionale e subordina il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all’adozione preventiva di ragionevoli misure preventive (p. es. misure di protezione del bestiame). Inoltre, in determinati casi, la Confederazione può ora concedere aiuti finanziari ai Cantoni per l’attività di guardacaccia statali e per promuovere le specie e gli habitat nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli.
L’obiettivo principale della mozione Engler, trasmessa dal Parlamento, era di migliorare la risoluzione dei conflitti con il crescente numero di lupi, specie protetta dal diritto federale.
Poiché la risoluzione dei conflitti con le specie protette è già un obiettivo centrale dell’attuale legge sulla caccia, il Parlamento ha deciso di trovare una nuova soluzione che regoli nel loro complesso i conflitti con le specie selvatiche protette. In generale si è deciso che la regolazione deve aver luogo per prevenire futuri conflitti e che la legge sulla caccia si limita a designare come regolabili solo gli effettivi delle due specie lupo e stambecco. Se in futuro dovesse emergere la necessità di risolvere mediante regolazione i conflitti creati da altre specie protette, spetterebbe al Consiglio federale designare queste ulteriori specie nell’ordinanza sulla caccia. Il Consiglio federale non includerà tuttavia le seguenti specie protette: lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore. La loro inclusione è stata esplicitamente respinta dal Parlamento sulla base di un’analisi della situazione attuale. Il Consiglio federale condivide questa valutazione, ma con un’ulteriore mozione 15.3534 del consigliere nazionale Niederberger il Parlamento ha designato l’inclusione del cigno reale come specie regolabile.
Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere questa richiesta
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