Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
tendole sotto protezione (art. 5 cpv. 4 LCP). Capoverso 3: l’obbligo di coordinare la pianificazione della caccia a livello intercantonale (art. 3 LCP), recentemente inserito nella revisione della legge sulla caccia, è ora particolarmente rilevante per tre specie cacciabili: cervi, cinghiali e cormorani. Tutte queste specie hanno la caratteristica di essere molto mobili nello spazio vitale e di poter provocare ingenti danni nel caso di effettivi numerosi. Per queste specie animali spesso un singolo Cantone non è in grado di pianificare e attuare un’efficace prevenzione delle perdite con le sole misure di caccia, motivo per il quale serve una pianificazione intercantonale della caccia.
Capoverso 4: la nuova legge sulla caccia obbliga i cacciatori, per motivi di protezione degli animali, a recuperare gli animali selvatici che possono essere stati feriti durante la caccia, mentre i Cantoni ne disciplinano i dettagli (art. 8 cpv. 1 LSCP). Con il termine recupero si intende l’individuazione professionale e, se necessario, l’abbattimento di emergenza di animali selvatici feriti da parte di una coppia di ricerca (composta da un cane da recupero addestrato e accompagnato dal suo conduttore, munito di un’autorizzazione di caccia e in possesso di un’arma). Tuttavia, pochissimi cacciatori sono in grado di effettuare in prima persona un recupero del genere, in quanto non dispongono di un cane adeguatamente addestrato. Per questo motivo, i Cantoni devono garantire che le persone con un’autorizzazione di caccia che hanno la necessità di effettuare il recupero a seguito del nuovo obbligo legale possano rivolgersi a un’adeguata «organizzazione di recupero». Questa è costituita da una centrale di segnalazione, che può istruire le coppie di recupero in modo tempestivo, al fine di effettuare le ricerche. I Cantoni devono garantire la possibilità di recupere sia gli animali selvatici feriti durante la caccia sia quelli rimasti feriti in seguito a collisioni stradali. I Cantoni sono liberi di gestire tale centrale autonomamente o insieme ai Cantoni limitrofi, oppure di avviare un’adeguata collaborazione con le associazioni di cacciatori o di cani da caccia. Ovviamente si potranno usare solo le coppie che soddisfano i requisiti concreti per le singole operazioni di recupero. Per esempio, il recupero di un cinghiale ferito avverrà solo con un cane da recupero opportunamente addestrato (cfr. art. 75 OPAn), capace di affrontare un animale selvatico in grado di difendersi. A tal riguardo, i Cantoni sono tenuti a disciplinare i requisiti per la formazione e l’impiego di cani (art. 2a cpv. 1 lett. a), tenendo conto dello scopo d’impiego di questi cani (art. 2a cpv. 2). Inoltre, per motivi di protezione degli animali, si raccomanda ai Cantoni di garantire nel diritto cantonale che il recupero non sia ostacolato o addirittura reso impossibile dai confini amministrativi. In particolare, anche la guida di recupero nei Cantoni che cacciano secondo il sistema territoriale deve essere autorizzata a proseguire la ricerca in una riserva di caccia limitrofa ed eventualmente ad uccidere l’animale ferito.
Art. 1a Prova della precisione di tiro
Chi vuole ottenere un’autorizzazione di caccia deve fornire ogni anno una prova della precisione di tiro con un fucile a palla. Chi vuole cacciare con una carabina da caccia deve fornire la prova della precisione di tiro anche con questo tipo di fucile. I Cantoni disciplinano i dettagli.
La revisione della legge sulla caccia sarà disciplina la prova della precisione di tiro per i cacciatori, l’esistenza periodica di una prova della precisione di tiro è uno dei requisiti per ottenere un’autorizzazione cantonale di caccia (art. 3 cpv. 2 LCP). Questa misura migliora la protezione degli animali durante la caccia, motivo per cui il Consiglio federale disciplina gli aspetti centrali per la prova della precisione di tiro nel diritto federale. La prova deve essere fornita annualmente e con l’utilizzo di un fucile da caccia autorizzato per la caccia nel Cantone (p. es. calibro). La prova per il colpo di proiettile e il colpo di fucile deve essere fornita separatamente, per cui il colpo con il proiettile è obbligatorio per ottenere la prova, mentre il colpo di fucile è richiesto solo per i cacciatori che vogliono cacciare con i pallini. La regolamentazione dei singoli dettagli è di competenza dei Cantoni, che decidono in particolare il tipo di bersaglio (fisso o mobile) e definiscono la nozione di tiro. Decidono inoltre le distanze da cui sparare, il numero di colpi da sparare e la quota minima di riuscita di una serie di
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