Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Berna sulla regolazione dei branchi di lupi e i mezzi ausiliari e le armi vietate per la caccia nonché la raccomandazione dell’AEWA che vieta le munizioni da caccia contenenti piombo devono essere attuate nel diritto nazionale.

Regolazione del lupo e Convenzione di Berna: il lupo figura nell’allegato II della Convenzione di Berna come specie assolutamente protetta. La Convenzione di Berna obbliga le Parti contraenti a prendere opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate nell’allegato II. Per principio è vietata qualsiasi forma di uccisione intenzionale di tali animali (art. 6 della Convenzione di Berna). La protezione delle specie enumerate nell’allegato II non è però assoluta. L’articolo 9 della Convenzione consente di abbattere i lupi in determinate situazioni, in particolare nell’interesse della sicurezza pubblica e per prevenire danni «importanti». La risoluzione 2 attua l’articolo 9 della Convenzione di Berna, secondo il quale non è necessario che il danno si sia verificato prima di poter ordinare misure contro i lupi. Pertanto, le nuove disposizioni proposte per la regolazione delle popolazioni di lupi e per l’abbattimento di singoli lupi che causano danni sono conformi alle disposizioni della Convenzione di Berna.

Mezzi ausiliari, metodi e armi vietati secondo la Convenzione di Berna: la Convenzione

di Berna elenca nell’allegato IV i mezzi ausiliari, i metodi e le armi non selettivi di cattura e di uccisione o che potrebbero provocare localmente la scomparsa di specie o turbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di una specie e che pertanto devono essere vietati dalle Parti contraenti (art. 8 e all. IV della Convenzione di Berna). Anche dopo la prevista revisione degli articoli 1, 1a, 1b, 2 e 2a le disposizioni dell’ordinanza sulla caccia rimangono conformi alla Convenzione di Berna.

Piombo nelle munizioni da caccia: il piombo è un inquinante ambientale la cui ingestione può portare all’avvelenamento da piombo nella selvaggina. Gli uccelli acquatici e i rapaci mangiatori di carogne sono particolarmente a rischio se ingeriscono frammenti di piombo dall’ambiente e il piombo viene successivamente dissolto nell’ambiente acido del loro stomaco. Il piombo con cui questi uccelli possono avvelenarsi proviene spesso da munizioni da caccia convenzionali contenenti piombo. La Conferenza delle Parti dell’AEWA raccomanda pertanto ai propri Paesi membri di vietare l’uso di munizioni da caccia contenti piombo per la caccia agli uccelli acquatici nelle zone umide (allegato 3, punto 4.1.4 dell’AEWA). La Svizzera ha attuato il divieto, motivo per cui la presente proposta sulle munizioni da caccia contenti piombo è conforme alla raccomandazione dell’AEWA. Tutte le nuove disposizioni proposte sono quindi conformi alle disposizioni del diritto internazionale ratificato dalla Svizzera.

4 Commento alle singole disposizioni

Sostituzione di un’espressione

Nell’intero atto normativo l’espressione «bandita di caccia» è sostituita con «area di protezione della fauna selvatica», con i necessari adeguamenti grammaticali.

La modifica terminologica procede di pari passo un cambiamento strategico, come già descritto nel messaggio del Consiglio federale sulla modifica della legge sulla caccia (17.052). .La modifica terminologica decisa dal Parlamento non comporta nuove disposizioni di protezione nelle aree di protezione della fauna selvatica. Le modifiche proposte all’articolo 5 OBAF sono in linea con la prassi di esecuzione.

Nuova organizzazione degli articoli 1a, 1b, 2 e 2a

L’articolo 1 dell’ordinanza sulla caccia era già stato abrogato nel 2012. L’attuale articolo 2 conteneva un elenco di mezzi ausiliari che sono vietati per la caccia, che risultava tuttavia

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