Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla caccia. L’accettabilità di questa misura può essere verificata durante la presente consultazione.
Una novità della legge sulla caccia particolarmente importante per la protezione delle specie è la salvaguardia dei corridoi faunistici in Svizzera (art. 11a LCP). Tuttavia, le disposizioni di attuazione di questo «articolo sul corridoio faunistico» non rientrano nell’attuale ordinanza sulla caccia. Il Consiglio federale provvederà alla loro attuazione separatamente, in un’«ordinanza sui corridoi faunistici di importanza interregionale». Come base per questa ordinanza sui corridoi faunistici, i circa 300 corridoi faunistici di importanza interregionale devono essere controllati per verificarne l’integrità e devono essere definite le misure che in futuro potranno essere indennizzate e i relativi costi.
2 Punti essenziali del progetto
Secondo gli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costituzione federale, la legislazione quadro della Confederazione disciplina la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, per cui la Confederazione ha una competenza legislativa completa in materia di regolazione della protezione di specie, habitat, animali e ambiente. Con la presente revisione dell’ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale attua il mandato del Parlamento di emanare disposizioni esecutive formulate nella revisione della legge sulla caccia del 27 settembre 2019 come segue:
emanazione delle disposizioni esecutive per regolare gli effettivi di stambecco, lupo e ci-
gno reale, prestando particolare attenzione alla protezione delle specie e all’applicazione del principio di proporzionalità;
adeguamento del disciplinamento delle possibili misure individuali contro animali protetti,
in particolare lupi e castori, che causano danni, costituiscono un pericolo per l’uomo o che mostrano disturbi comportamentali;
miglioramento delle disposizioni per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da
grandi predatori, castori e lontre;
promozione della protezione degli animali e considerazione della salute degli animali
nella regolazione, pianificazione e attuazione della caccia da parte dei Cantoni, nonché coordinamento intercantonale della pianificazione della caccia;
nuova regolamentazione della pratica di detenzione e cura degli animali protetti e di fo-
raggiamento degli animali selvatici;
impostazione degli aiuti finanziari per i Cantoni per quanto riguarda la «gestione delle
specie protette i cui effettivi possono essere regolati» e la «promozione di misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli».
La nuova ordinanza sulla caccia e la nuova legge sulla caccia entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, a condizione che l’elettorato accetti la modifica della legge sulla caccia nella votazione del 27 settembre 2020. Se la legge sulla caccia viene respinta alle urne, verrà ritirata anche la modifica dell’ordinanza.
3 Rapporto con il diritto internazionale
Per quanto riguarda la regolamentazione della protezione e dell’utilizzo venatorio dei mammiferi e degli uccelli selvatici in Svizzera, sono vincolanti i seguenti atti di diritto internazionale: la Convenzione di Berna (RS 0.455), la Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; RS 0.451.46),
l’Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA, RS 0.451.47) nonché la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, RS 0.453). La Svizzera ha ratificato tutte queste convenzioni e le loro disposizioni sono quindi giuridicamente vincolanti per la Svizzera. In particolare, le disposizioni della Convenzione di
4 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066