Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
insufficiente dal punto di vista formale e sostanziale. Finora elencava infatti solo i mezzi ausiliari proibiti per la caccia, senza spiegare in modo chiaro quali fossero quelli effettivamente autorizzati. Siccome l’uccisione dei vertebrati (cui appartengono tutti i nostri animali selvatici secondo la legge sulla caccia) è ora disciplinata con chiarezza anche dall’ordinanza sulla protezione degli animali Gli articoli da 1 a 2b dell’ordinanza sulla caccia saranno riorganizzati e riformulati, nel modo seguente:
articolo 1: requisiti per i Cantoni di pianificare la caccia in un’ottica di sostenibilità e ob-
bligo dei Cantoni di organizzare il recupero degli animali selvatici feriti;
articolo 1a: requisiti per la precisione di tiro dei cacciatori;
articolo 1b: requisiti per l’abbattimento di animali selvatici adeguato alla protezione degli
animali;
articolo 2: elenco dei mezzi ausiliari e dei sistemi vietati per la caccia (corrisponde in
buona parte all’articolo attuale);
articolo 2a: requisiti per l’impiego nella caccia di cani e rapaci per falconeria adeguato
alla protezione degli animali.
Art. 1 Pianificazione della caccia cantonale
1Per le specie cacciabili di artiodattili e per le altre specie cacciabili i cui effettivi sono rari a livello regionale o in forte calo, i Cantoni documentano:
a. l’attuale diffusione territoriale;
b. lo sviluppo numerico.
2
Nella pianificazione della caccia, i Cantoni indicano quali specie cacciabili sono localmente minacciate e prolungano il loro periodo di protezione o le cancellano dalla lista delle specie cacciabili.
3
I Cantoni coordinano tra loro la pianificazione della caccia per gli effettivi di cervi, cinghiali e cormorani.
4
Garantiscono l’organizzazione del recupero di animali selvatici feriti durante la caccia o in incidenti stradali.
Capoverso 1: in base alla revisione della legge sulla caccia, i Cantoni sono tenuti a tenere conto dei principi della sostenibilità e della protezione degli animali nella pianificazione della caccia (art. 3 cpv. 1 LCP). Questo nuovo articolo concretizza ora il mandato conferito ai Cantoni di pianificare la caccia in modo sostenibile. La sostenibilità della pianificazione della caccia cantonale è garantita se le specie animali cacciabili sono distribuite in tutti gli spazi vitali adeguati del Cantone e se lo sviluppo dei loro effettivi non denota diminuzioni indesiderate causate dalla caccia. Affinché i Cantoni possano reagire tempestivamente, secondo il presente articolo devono conoscere e documentare regolarmente la distribuzione e le evoluzioni sul territorio cantonale degli effettivi di artiodattili cacciati e delle specie cacciate che sono rare a livello regionale o i cui effettivi sono in rapido declino. Tale documentazione è particolarmente importante per le specie che stanno recuperando spazi vitali un tempo perduti (p. es. cervi, cinghiali), che sono sotto pressione a causa di fenomeni sovraregionali, come i cambiamenti di spazi vitali (p. es. pernice bianca, fagiano di monte, lepre comune) o a causa del turismo (p. es. lepre variabile). Non devono tuttavia rientrare in questa casistica le specie i cui effettivi e la cui distribuzione sono difficili da registrare (p. es. beccaccia). Solo la Confederazione può monitorarle attraverso programmi scientifici nazionali. La frequenza della documentazione non è prescritta ai Cantoni; a seconda della specie animale e della situazione, può essere necessario annualmente o a intervalli di diversi anni. Peraltro una frequenza superiore a cinque anni difficilmente tornerebbe utile e dovrebbe essere evitata. Questo obbligo di documentazione non comporta ancora alcun obbligo di notifica alla Confederazione. In casi concreti, la Confederazione richiederà tuttavia questa documentazione ai Cantoni per adempiere alla sua alta sorveglianza o per rivalutare la cacciabilità di una specie nel diritto federale.
Capoverso 2: per le specie selvatiche effettivamente minacciate a livello locale, i Cantoni hanno l’obbligo specifico di proteggerle meglio, prolungando il periodo di protezione o met-
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