Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
6 Ripercussioni
6.1 Per la Confederazione
Il progetto non incide in modo sostanziale sulla ripartizione dei compiti e sull’adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Il progetto ha invece ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Gli aiuti finanziari per i Cantoni per la «gestione delle specie protette i cui effettivi possono essere regolati» (art. 4d OCP) e per la «promozione di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli» (art. 15a OBAF e art. 15a ORUAM) costerà alla Confederazione tra gli 1,5 e i 2 milioni di franchi all’anno. Inoltre,
l’estensione dell’obbligo della Confederazione di promuovere la prevenzione dei danni causati dai castori (art. 10d OCP) e dalle lontre (art. 10e OCP) nonché l’estensione del risarcimento dei danni alle infrastrutture causati dai castori e dei danni causati dalle lontre (art. 10f OCP) richiedono altri 2 milioni di franchi all’anno. In totale, il budget per i trasferimenti di spese ai Cantoni da parte dalla Confederazione deve quindi essere aumentato di 6 milioni di franchi.
Il progetto ha anche ripercussioni per il personale della Confederazione. L’attuazione dell’articolo 7a capoverso 3 concernente gli aiuti finanziari ai Cantoni per la gestione delle specie protette i cui effettivi possono essere regolati e dell’articolo 11 capoverso 6 concernente la promozione di misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli richiede l’ampliamento degli accordi programmatici esistenti nel settore della fauna selvatica con i Cantoni. Il lavoro supplementare per la ridefinizione del programma, le trattative supplementari con i Cantoni e il controllo durante l’esecuzione richiedono un nuovo posto di lavoro presso l’UFAM.
6.2 Per i Cantoni
Il progetto ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni. I Cantoni devono contribuire per il 50 per cento a risarcire i danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali, che dovrebbe ammontare a circa 1-2 milioni di franchi all’anno per tutta la Svizzera. I Cantoni, d’altro canto, riceveranno ora un cofinanziamento dalla Confederazione per i costi delle misure di prevenzione dei danni causati dai castori e dalle lontre, nonché per i costi delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle zone di protezione per la fauna selvatica e nelle riserve di uccelli, che prima dovevano finanziare autonomamente.
Il progetto ha ripercussioni anche per i Cantoni in termini di personale. L’articolo 1 relativo alla documentazione della pianificazione sostenibile della caccia e l’articolo 16 relativo all’obbligo di notifica annuale delle informazioni per l’elaborazione della statistica federale della fauna selvatica comportano un certo lavoro supplementare per i Cantoni. In generale, negli ultimi anni l’attività degli organi di esecuzione cantonali è cresciuta notevolmente grazie al ritorno di specie selvatiche precedentemente estinte come il castoro, la lince, il lupo e l’orso. Gli aiuti finanziari globali della Confederazione ai Cantoni per la gestione di queste specie (art. 7a cpv. 3 OCP) sostiene finanziariamente il lavoro dei Cantoni. Gli aiuti finanziari consentono di finanziare l’equivalente di circa 20-25 posti di lavoro a tempo pieno come guardacaccia.
Alcune novità portano a modifiche nel diritto cantonale. Ciò riguarda in particolare gli articoli 1b, 2, 2a, 4a, 6bis, 8ter, 9, 10d e 10e.
67 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066