Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

l’aggettivo «analogo» in quella lettera significa attrezzature con un effetto simile alle tavole dei kite surf e non attrezzature con una costruzione simile a quella delle tavole dei kite surf. La lettera i vieta ora il regolare taglio del legno e la manutenzione delle siepi e dei boschetti campestri nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori durante il periodo in cui la stragrande maggioranza degli uccelli che si riproducono in queste riserve costruisce i loro nidi, cova le uova e alleva i loro piccoli. Il periodo particolarmente critico è compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto di ogni anno. Questa disposizione concretizza il divieto di disturbare la covata degli uccelli nidificatori nelle zone di protezione degli uccelli acquatici e migratori (art. 17 cpv. 1 lett. b LCP), menzionato nell’articolo sulle disposizioni penali della legge sulla caccia. Chiaramente, il diritto è riservato a tutti i lavori di taglio del legno che servono per combattere i danni alle foreste e per garantire la sicurezza.

Capoverso 3: questo capoverso può essere abrogato perché il suo contenuto è diventato ridondante con la nuova versione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c e perché è già prevista l’adozione di misure secondo gli articoli 8−10 e 12.

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

Questo capoverso può essere abrogato a causa della nuova versione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera c e perché le disposizioni della LPN sono comunque applicabili, purché non vi sia un articolo di conflitto nel diritto in materia di caccia (cfr. art. 18 cpv. 4 LPN).

Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari

Nuovo titolo della sezione

Gli Il titolo della sezione è completato con il concetto di aiuti finanziari. Mentre la Confederazione ha finora pagato i Cantoni per il lavoro dei supervisori delle riserve, la manutenzione delle infrastrutture e i danni causati dalla selvaggina nelle riserve di uccelli acquatici e migratori, il nuovo articolo 15a (aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni) rende molto importante in futuro lo strumento finanziario degli aiuti finanziari (cfr. art. 11 cpv. 6 LCP).

Art. 14 rubrica

Indennità per la sorveglianza

In seguito al completamento del l’articolo 11 capoverso 6 LCP con il concetto dei nuovi contributi per gli aiuti finanziari della Confederazione ai costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali da parte dei Cantoni, occorre adeguare il titolo della sezione 6 come prue le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a. Questo articolo disciplina le indennità per la supervisione nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori.

Art. 15 rubrica

Indennità per i danni arrecati dalla selvaggina

In seguito al completamento del l’articolo 11 capoverso 6 LCP con il concetto dei nuovi contributi per gli aiuti finanziari della Confederazione ai costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali da parte dei Cantoni, occorre adeguare il titolo della sezione 6 come prue le rubriche degli articoli 14, 15 e 15a. Questo articolo disciplina le indennità per la supervisione nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori.

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