Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

condizione che tali misure siano effettuate per sorvegliare gli effettivi e per effettuare i controlli dell’efficacia come definito dalla LFSP. Diventa dunque chiaro che, sebbene le attività in questione abbiano ancora il carattere di esperimenti sugli animali, la differenza è che queste attività non devono passare per i canali ufficiali di una precedente autorizzazione per la sperimentazione animale. Ciò significa che le autorità federali, le autorità cantonali o i terzi da esse incaricati possono svolgere le relative attività in modo più rapido e semplice dal punto di vista amministrativo, garantendo nel contempo la protezione degli animali.

Capoverso 1: questo capoverso definisce gli obiettivi delle attività che giustificano l’esenzione dall’autorizzazione per la sperimentazione animale per la cattura e la marcatura degli animali e per il prelievo di campioni da tali animali. La lettera a si riferisce alla sorveglianza della fregola naturale e alla verifica delle misure di ripopolamento. Queste attività richiedono che i pesci siano marcati (p.es. taglio delle pinne) per determinare il rapporto tra quelli provenienti dalla cattura naturale e quelli utilizzati. Da ciò si può valutare la necessità di attività di ripopolamento. In linea di principio, il ripopolamento andrebbe ridotto il più possibile a favore della riproduzione naturale. Pertanto, queste attività sono di rilevante importanza per la protezione delle specie e per la pianificazione della pesca. Contribuiscono a promuovere la riproduzione naturale dei pesci e a ridurre il più possibile il ripopolamento, al fine di promuovere la conservazione della biodiversità nel miglior modo possibile. La lettera b si riferisce al monitoraggio della salute delle popolazioni di pesci e crostacei e agli studi di genetica delle popolazioni. Entrambe le attività richiedono il prelievo di campioni, come per esempio

squame o tessuti per caratterizzare lo stato di salute di una popolazione o la sua composizione genetica. La lettera c si riferisce alla verifica dei compiti di gestione. Ciò include, per esempio, la raccolta di squame per l’analisi della crescita di una popolazione ittica al fine di determinare le misure di protezione per la pesca. La lettera d menziona il controllo dell’efficacia delle misure di rinaturazione nonché delle misure di cui agli articoli 9 e 10 LFSP. Ciò si riferisce, per esempio, al monitoraggio dell’impatto dopo la costruzione di un impianto per ripristinare la migrazione piscicola (risalita dei pesci, discesa dei pesci) o dopo misure di rivitalizzazione per indagare il loro effetto sulle popolazioni di pesci e crostacei. Tali controlli dell’efficacia possono richiedere la marcatura dei pesci, per esempio con microchip (pit-tag) o altri metodi. Si noti che tutte le attività di cui alle lettere a-d richiedono la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni dei pesci, anche se non sono esplicitamente menzionati

nell’elenco precedente.

Capoverso 2: la garanzia della protezione degli animali deve essere mantenuta anche per le attività che perseguono l’obiettivo di cui al capoverso 1. Per questo motivo, l’UFAM e l’USAV devono rilasciare congiuntamente un aiuto all’esecuzione che definisca tutte le attività e le misure riconosciute conformi alle esigenze in materia di protezione degli animali. Inoltre,

l’aiuto all’esecuzione deve anche descrivere i requisiti per le persone che eseguono tali misure per conto delle autorità cantonali. Il principio deve essere che solo le attività svolte o commissionate dalle autorità federali o cantonali e quelle con un obiettivo secondo il capoverso 1 sono esentate dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali. Tutte le altre indagini su pesci e crostacei selvatici sono ancora soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali.

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