Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio
Art. 27a cpv. 3-5
3Le attività di cui all’articolo 22a capoverso 1 lettera a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio per la sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su vertebrati selvatici per:
a. l’uso del territorio e il comportamento dei vertebrati per la protezione delle specie;
b. la salute e la genetica della popolazione;
c. l’efficacia delle misure di promozione delle specie.
4Per garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV, l’UFAM emana direttive conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di vertebrati selvatici.
Questo nuovo articolo prevede l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali per determinate attività ufficiali, garantendo al contempo la protezione degli animali. Secondo l’attuale legge sulla protezione degli animali, per l’esecuzione di tutti gli esperimenti su vertebrati che vengono effettuati per acquisire conoscenze e che possono causare dolore o sofferenza all’animale (art. 17 e 18 LPAn) è necessaria un’autorizzazione preventiva per la sperimentazione animale. Gli obiettivi e il metodo di questi esperimenti sugli animali vengono esaminati da una commissione cantonale competente e, dopo aver soppesato gli interessi in gioco, vengono approvati o respinti. Lo scopo di questa autorizzazione è quello di prevenire dolori e sofferenze ingiustificate negli animali durante gli esperimenti. Secondo l’articolo 22a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio, la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di animali selvatici non sono soggetti a questo obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali se l’attività è svolta da autorità federali, autorità cantonali o da terzi da esse incaricati e viene svolta secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio al fine di sorvegliare gli effettivi di animali selvatici o per i controlli dei risultati. Diventa dunque chiaro che, sebbene le attività in questione abbiano ancora il carattere di esperimenti sugli animali, la differenza è che queste attività non devono passare per i canali ufficiali di una precedente autorizzazione per la sperimentazione animale. Ciò significa che le autorità cantonali e federali competenti possono svolgere le relative attività in modo più rapido e semplice, garantendo al contempo che la protezione degli animali sia ora chiaramente di loro responsabilità.
Capoverso 1: questo capoverso definisce gli obiettivi delle attività che giustificano l’esenzione dall’autorizzazione per la sperimentazione animale. La lettera a menziona l’indagine sull’uso del territorio e sul comportamento degli animali selvatici, se questo è rilevante per la protezione delle specie. Alcuni esempi: cattura di specie di pipistrelli acusticamente non chiaramente identificabili allo scopo di determinare l’uso dello spazio vitale, cattura a fini d’identificazione delle specie e di rilevamento di anfibi e rettili nel contesto dell’aggiornamento delle Liste Rosse. La lettera b menziona l’indagine sullo stato di salute delle popolazioni di animali selvatici. Un esempio: la cattura e il prelievo di un campione di saliva da rospi ostetrici per determinare se una popolazione è stata colpita da chilitridiomicosi. La lettera c menziona la verifica delle misure di promozione delle specie. Un esempio è il monitoraggio dell’efficacia dei passaggi per gli anfibi di nuova costruzione attraverso la cattura e l’identificazione degli individui.
Capoverso 2: la garanzia della protezione degli animali deve essere garantita anche per le attività che perseguono gli obiettivi di cui al capoverso 1. Per questo motivo, l’UFAM e l’USAV devono rilasciare congiuntamente un aiuto all’esecuzione che definisca tutte le attività e le misure riconosciute adeguate alla protezione degli animali. Inoltre, l’aiuto all’esecuzione deve anche descrivere i requisiti per le persone che eseguono tali misure per conto delle autorità cantonali. Il principio deve essere che le attività sono esenti dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge sulla protezione degli animali solo se sono svolte o commissionate da autorità cantonali o federali e se sono svolte con uno scopo definito al capoverso 1. Tutte le altre indagini sulla fauna selvatica continuano a essere soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge sulla protezione degli animali.
66 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066