Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Art. 15a Aiuti finanziari per i provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali
1L’importo degli aiuti finanziari globali ai costi di pianificazione e di attuazione dei provvedimenti di protezione delle specie e degli spazi vitali, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e c, dipende dalla portata, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia dei provvedimenti: l’importo è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati.
I provvedimenti di promozione delle specie e degli spazi vitali dipendono dalle comunità di specie e dai tipi di spazi vitali esistenti e quindi variano notevolmente da una riserva per gli uccelli all’altra. Per questo motivo, per ogni zona protetta è necessaria una panoramica dei valori naturali esistenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi di eventuali misure di promozione variano molto, per cui un contributo forfettario è difficilmente possibile e solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi ha senso.
L’UFAM elencherà una serie di possibili misure nonché la determinazione dei costi ammissibili ai contributi nell’aiuto all’esecuzione concernente la perequazione finanziaria nazionale.
Ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi
L’ordinanza del 30 aprile 199017 sulla regolamentazione degli effettivi degli stambecchi è abrogata.
Ordinanza del 24 novembre 199318 concernente la legge federale sulla pesca
2Abrogato
Questo capoverso può essere abrogato in quanto il suo contenuto è stato trasferito nel nuovo articolo 11a capoverso 2.
Art. 11a
1Le attività di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettera a della legge federale sulla pesca per la sorveglianza degli effettivi e per i controlli dei risultati sono, in particolare, le indagini su pesci e crostacei per:
a. la fregola naturale e misure di ripopolamento;
b. la salute e la genetica della popolazione;
c. lo sfruttamento sostenibile;
d. le rinaturazioni e le misure di cui agli articoli 9 e 10 della legge federale sulla pesca.
2Per garantire la protezione degli animali, d’intesa con l’USAV, l’UFAM emana direttive conformi alla legislazione in materia di protezione degli animali per la cattura, la marcatura e il prelievo di campioni di pesci e crostacei selvatici.
Questo nuovo articolo disciplina per determinate attività ufficiali l’esenzione dall’obbligo di secondo la legge sulla protezione degli animali, garantendo al contempo la protezione degli animali. Ciò non vale per le attività nell’ambito delle catture speciali di cui all’articolo 3 OLFP, che consente ai Cantoni di derogare, per quanto necessario, all’articolo 23 capoverso 1 lettere a-d e al capoverso 100 capoverso 2 primo periodo dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Secondo l’attuale legge sulla protezione degli animali, per eseguire tutti gli esperimenti su vertebrati che vengono effettuati per acquisire conoscenze e che possono causare dolore o sofferenza all’animale (art. 17 e 18 LPAn) è necessaria un’autorizzazione preventiva per la sperimentazione animale. Gli obiettivi e il metodo di questi esperimenti sugli animali vengono esaminati da una commissione cantonale competente e, dopo aver soppesato gli interessi in gioco, vengono approvati o respinti. Lo scopo di questa autorizzazione è quello di prevenire dolori e sofferenze ingiustificate agli animali durante gli esperimenti. Secondo l’articolo 6a della legge sulla pesca, la cattura e la marcatura di pesci e crostacei selvatici e l’ottenimento di campioni da questi animali non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, a
17 RS 922.27
18 RS 923.01 64 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066