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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 8 pagine
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Ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)
Modifica del [data] Avamprogetto, maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa è modificata come segue:
Ingresso
visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno 20182 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU),
Sostituzione di espressioni
1In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».
2In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFGP».
Art. 1 lett. a
La presente ordinanza disciplina:
a. le condizioni e la procedura di riconoscimento dei laboratori che allestiscono profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona giusta gli articoli 47–53 LEGU;
Art. 2 Competenze
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è competente per il riconoscimento dei laboratori e per la revoca dello stesso.
1 RS 810.122.2
2 RS xxx 2016–......