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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 8 pagine

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Ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)

Modifica del [data] Avamprogetto, maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno 20182 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU),

Sostituzione di espressioni

1In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».

2In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFGP».

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza disciplina:

a. le condizioni e la procedura di riconoscimento dei laboratori che allestiscono profili del DNA volti a determinare la filiazione o l’identità di una persona giusta gli articoli 47–53 LEGU;

Art. 2 Competenze

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è competente per il riconoscimento dei laboratori e per la revoca dello stesso.

1 RS 810.122.2

2 RS xxx 2016–......