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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 8 pagine

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Allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa - AP RU 202x

Art. 11 cpv. 1 e 2

1 Entro la fine di febbraio i laboratori comunicano a fedpol il numero delle seguenti perizie allestite l’anno precedente:

a. perizie nell’ambito di procedimenti civili e amministrativi (art. 49 e 50 LEGU);

b. perizie al di fuori di procedure ufficiali (art. 51 LEGU);

c. perizie ai sensi della lettera b allestite ai fini di accertamenti prenatali della paternità (art. 52 LEGU);

d. perizie allestite con la partecipazione di un laboratorio svizzero riconosciuto;

e. perizie allestite con la partecipazione di un laboratorio svizzero non riconosciuto o di un laboratorio estero.

2Abrogato

Art. 12 Metodi d’analisi volti a determinare il rapporto di filiazione

1 Il rapporto di filiazione deve essere ricercato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

2 La determinazione della filiazione di un bambino avviene di norma sulla base del confronto dei profili del DNA del bambino, della madre e del presunto padre.

3 In singoli casi debitamente motivati, la determinazione della filiazione può avvenire sulla base del confronto del profilo del DNA del bambino e di quello della madre o del presunto padre.

Art. 12a Esame dell’identità delle persone interessate

1 Sul mandato di allestimento del profilo del DNA figurano il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo, il luogo d’origine o la cittadinanza delle persone interessate.

2 In occasione del prelievo del campione, la persona interessata certifica la propria identità per mezzo di un documento di legittimazione ufficiale valido corredato di una fotografia. Tale documento deve essere fotocopiato. I laboratori possono rinunciare alla produzione di un documento di legittimazione ufficiale di un neonato o di un bambino in tenera età.

3 In occasione del prelievo del campione, la persona interessata è fotografata. La fotografia è firmata da quest’ultima o dal suo rappresentante legale.

4 L’esame dell’identità va documentato e il relativo documento è allegato alla perizia giusta l’articolo 16.

5 La persona che effettua l’esame dell’identità e il prelievo del campione conferma l’esattezza dei dati con la sua firma.

6 Se il prelievo del campione è effettuato da un medico incaricato da un laboratorio, quest’ultimo è responsabile dell’accurata istruzione del medico sull’esame dell’identità, sul prelievo e sulla conservazione del campione.