Progetto
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 8 pagine
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Allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa - AP RU 202x
c. la trasmissione sicura di dati genetici;
d. la pseudonimizzazione di dati genetici se sono trasmessi a un Paese la cui legislazione non garantisce una protezione adeguata.
3Alle operazioni relative ai campioni si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.
4Per garantire operazioni sicure relative ai campioni e ai dati genetici, il laboratorio deve disporre di un programma che stabilisca nei dettagli le misure tecniche e organizzative e sia conforme allo stato della tecnica.
Art. 17 Vigilanza
1 Fedpol verifica se i laboratori rispettano le disposizioni della presente ordinanza.
2 Può effettuare o far effettuare in ogni momento ispezioni con o senza preavviso.
3 Può ricorrere a esperti esterni o al SAS o conferire loro l’incarico di effettuare ispezioni.
4 Fedpol e le persone da esso incaricate di effettuare un’ispezione possono esigere dai laboratori l’accesso ai loro locali e alle loro apparecchiature, la consultazione di tutti gli incarti e i sistemi d’informazione nonché tutte le informazioni necessarie ai fini delle ispezioni o dell’attività di vigilanza di fedpol.
Art. 20 Emolumenti
1 Gli emolumenti percepiti dal DFGP per l’emanazione di decisioni relative al riconoscimento dei laboratori ammontano a:
franchi
a. per la concessione del riconoscimento 500.–
b. per il suo rifiuto 500.–
c. per la sua modifica 200.–
d. per la sua sospensione 200.–
e. per la sua revoca 500.–
2 La tariffa dell’emolumento applicata da fedpol per un’ora di lavoro ammonta a:
franchi
a. per il personale del settore amministrativo 130.–
b. per i collaboratori del settore Vigilanza sui laboratori di analisi del
DNA e gestione della qualità 220.–
3 Gli emolumenti per le attività del SAS svolte nel quadro della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 10 marzo 20064 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento.
4 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.