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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 31 pagine

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Ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU)

del… Avamprogetto, maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 15 giugno 20181 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza disciplina in particolare:

a. la protezione dei campioni e dei dati genetici;

b. per gli esami genetici in ambito medico:

1. l’autorizzazione a prescrivere determinati esami genetici,

2. le condizioni e la procedura di rilascio delle autorizzazioni a eseguire esami genetici e i relativi obblighi;

c. per gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico effettuati allo scopo di determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione (art. 31 cpv. 1 LEGU):

1. l’autorizzazione a prescrivere tali esami,

2. le condizioni e la procedura di rilascio delle autorizzazioni a eseguire tali esami e i relativi obblighi;

d. le disposizioni per:

1. gli esami genetici di caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti (art. 2 cpv. 1 LEGU),

2. gli esami genetici nell’ambito di trasfusioni di sangue e trapianti (art. 2 cpv. 2 LEGU);

1 RS 810.12; FF 2018 2965 2019–......