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Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 8 pagine

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Allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa - AP RU 202x

Art. 12b Stretti congiunti

Sono considerati stretti congiunti ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 lettera b LEGU:

a. il coniuge, il partner registrato o il convivente;

b. i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle;

c. i nonni e i nipoti.

Art. 12c Prelievo del campione a titolo cautelare in caso di particolare

urgenza

1 Se per ragioni di tempo non è possibile ottenere tempestivamente il consenso degli stretti congiunti di una persona deceduta, il laboratorio può prelevare un campione da quest’ultima se il giudice competente ne ha dato ordine.

2 Il laboratorio mette al sicuro il campione fino all’ottenimento del consenso da parte degli stretti congiunti o alla decisione del giudice in merito all’ammissibilità dell’allestimento del profilo del DNA.

Art. 13 Trattamento dei campioni

1 Il campione è sottoposto a due analisi indipendenti l’una dall’altra.

2 I campioni provenienti da persone che hanno subito trapianti di midollo osseo e provenienti da gemelli sono espressamente caratterizzati.

Art. 14

Abrogato

Art. 16a Conservazione dei campioni al di fuori di procedure ufficiali

Al di fuori di una procedura ufficiale, il laboratorio distrugge il campione tre mesi dopo l’invio della perizia al mandante, sempreché quest’ultimo non ritenga di prolungare la data di conservazione.

Art. 16b Protezione dei campioni e dei dati genetici

1 Chi tratta dati genetici nell’ambito di esami genetici deve assicurare che sia garantita la protezione dei dati in particolare dalla comunicazione, dalla modifica, dalla cancellazione, dalla produzione di copie e dalla perdita illecite o accidentali.

2La protezione deve essere garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare mediante:

a. la limitazione del trattamento dei dati genetici a coloro i quali necessitano di questi dati per l’adempimento dei loro compiti;

b. la verbalizzazione di tutti i processi di trattamento determinanti per garantire la tracciabilità;