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Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 5 pagine

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b. introdurre l’obbligo di notificare gli agenti terapeutici e i dispositivi di protezione a disposizione presso i fabbricanti e i distributori, nei laboratori, nelle strutture sanitarie e in altre strutture dei Cantoni;

c. prevedere l’attribuzione, la fornitura e la distribuzione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;

d. prevedere la commercializzazione diretta di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;

e. ordinare la confisca di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;

f. obbligare i fabbricanti a produrre agenti terapeutici e dispositivi di protezione, a priorizzarne o aumentarne la produzione; la Confederazione può erogare contributi per la produzione, se i fabbricanti subiscono uno svantaggio finanziario a causa della riorganizzazione della produzione;

g. prevedere deroghe alle disposizioni sull’importazione di agenti terapeutici e dispositivi di protezione;

h. prevedere deroghe all’obbligo di autorizzare le attività che necessitano dell’autorizzazione di Swissmedic;

i. prevedere deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti;

j. prevedere deroghe alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici nonché alle disposizioni sulla procedura per la valutazione della conformità e sull’immissione in commercio di dispositivi di protezione;

4Per mantenere le capacità necessarie nell’assistenza sanitaria, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a:

a. vietare o limitare attività economiche o sanitarie;

b. adottare provvedimenti per il trattamento di malattie causate da COVID-19 e per altri trattamenti medici urgenti;

5Può disciplinare l’assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per COVID-19.

6Può ordinare provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro.

Art. 3 Provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie alla legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e alla legge del 26 giugno 19984 sull’asilo concernenti:

a. la limitazione dell’entrata degli stranieri e la loro ammissione per un soggiorno in Svizzera;

b. la proroga dei termini legali per:

3 RS 142.20

4 RS 142.31