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Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 5 pagine
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Art. 7 Provvedimenti nel settore della cultura
1Il Consiglio federale può sostenere le imprese culturali e gli operatori culturali con aiuti finanziari.
2Disciplina le condizioni per il sostegno, il calcolo dei contributi e la procedura e designa i servizi preposti all’esecuzione.
3I Cantoni finanziano per metà le indennità per perdite finanziarie.
Art. 8 Provvedimenti nel settore dei media
1Il Consiglio federale ordina i seguenti provvedimenti:
a. la Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a della legge del 17 dicembre 20108 sulle poste) in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020.
b. la Confederazione contribuisce ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa sovraregionale e nazionale con 27 centesimi per esemplare;
c. i costi dell’abbonamento ai servizi di base «testo» dell’agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici sono finanziati in base alle tariffe vigenti il 1° giugno 2020 con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata finora sino al raggiungimento del tetto massimo di 10 milioni (art. 4 cpv. 4 dell’ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 20209).
2Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la promozione e la procedura per il calcolo e il versamento dei contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b nonché per l’assunzione dei costi di abbonamento di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 9 Provvedimenti sull’indennità per perdita di guadagno
1Il Consiglio federale può prevedere il versamento dell’indennità per perdita di guadagno per le persone che devono interrompere l’attività lucrativa a causa dell’epidemia COVID-19.
2Può emanare disposizioni concernenti:
a. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
b. il numero massimo di indennità giornaliere;
c. l’importo e il calcolo dell’indennità;
d. la procedura.