Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/34: Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) · 45 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione Legge COVID-19

il passaggio dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione relativo alle persone in posizioni simili a quelle di un datore di lavoro (proposte simili di ZH, ZG, AR, GL e TI, nonché del Centre Patronal). Per il Cantone di NE i Cantoni dovrebbero essere sentiti previamente per trovare soluzioni differenziate.

Il Cantone di BL evidenzia che, a proposito dell’indennità per lavoro ridotto, dal 1° settembre 2020 andranno applicate nuovamente le procedure standard, molto più dispendiose a livello di esecuzione, per quanto riguarda l’esame delle domande di annuncio e delle domande di versamento. Propone pertanto di prevedere nella legge la possibilità che il Consiglio federale ripristini la procedura semplificata se dovesse persistere l’importante numero di persone in lavoro ridotto.

L’UDC approva questa disposizione. I VERDI chiedono che ai lavoratori con salari bassi sia versata un’indennità per perdita di guadagno pari al 100 per cento perché nelle fasce salariali basse una perdita del 20 per cento comporta oneri estremamente elevati. Inoltre, tutti gli aiuti devono essere versati indipendentemente dallo statuto di soggiorno.

HotellerieSuisse sottolinea la grande importanza dell’indennità per lavoro ridotto per il proprio settore, che rimarrà un elemento centrale anche a lungo termine. Chiede una serie di adeguamenti e agevolazioni (in particolare il mantenimento dell’aumento dei periodi di conteggio durante il termine quadro; il proseguimento dell’indennità forfettaria per lavoro ridotto per le persone in posizioni simili a quelle di un datore di lavoro fino alla fine del 2020; la soppressione, retroattiva al 1° giugno 2020, del termine di preannuncio di tre giorni).

L’USI chiede che al Consiglio federale sia concessa la competenza generale, nel rispetto della condizione stabilita all’articolo 1 della legge COVID-19 e in particolare in caso di una massiccia seconda ondata di contagi, di emanare disposizioni derogatorie alla legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Secondo l’USS i provvedimenti previsti in questo articolo non sono formulati in modo sufficientemente vincolante.

L’USS propone fra l’altro che in caso di lavoro ridotto i lavoratori con salari bassi ricevano un’indennità per perdita di guadagno fino al 100 per cento (anche PS e Travail.Suisse).

Swiss Textiles approva l’estensione a 18 mesi della durata di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto. La Fédération des Entreprises Romandes, Travail.Suisse, Taskforce Culture e ExpoEvent/svtb sostengono la disposizione prevista.

L’USAM propone di integrare l’articolo 10 con una disposizione che permetta di adottare provvedimenti anche per collaboratori su chiamata e persone con un rapporto di lavoro a durata determinata oppure che sono al servizio di un’agenzia di collocamento per impieghi interinali (così anche GastroSuisse e impressum). L’Unione delle città svizzere chiede di introdurre un nuovo capoverso: «Il diritto all’indennità per lavoro ridotto in caso di provvedimenti legati alla lotta contro l’epidemia di COVID-19 sussiste indipendentemente dalla forma giuridica e dell’ente responsabile di un’azienda.»

10 RS 837.0