Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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per l’attuazione dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, è stato sottoposto al freno alle spese75.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

I crediti COVID-19 servivano ad assicurare immediata liquidità alle PMI, temporaneamente costrette a sospendere o quantomeno a ridurre le loro attività in seguito ai provvedimenti adottati dal Consiglio federale per contenere l’epidemia di COVID-19 (cfr. n. 1.2).

L’avamprogetto disciplina le fasi 2 e 3 successive alla concessione di crediti (cfr.

n. 1.4.1) limitata al 31 luglio 2020 (art. 11 cpv. 1 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19). Rispetto all’ordinanza non prevede nuovi sussidi, poiché contiene prevalentemente disposizioni concernenti la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni e ai crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.

La legge sui sussidi76, la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese77 e l’ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese78, che disciplinano in particolare il rapporto tra la Confederazione e le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, restano valide, purché non vi si deroghi espressamente nel presente progetto di legge o nell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. Un’importante deroga è costituita dal grado di copertura del 100 o dell’85 per cento stabilito negli articoli 3 e 4 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 per i crediti COVID-19 che potevano essere richiesti fino al 31 luglio 2020 (invece del 65 % di cui all’art. 6 cpv. 2 della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese).

5.6 Delega di competenze legislative

Al Consiglio federale sono conferite competenze legislative ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 e dell’articolo 8 capoverso 6. Per salvaguardare i propri interessi o uniformare la prassi delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, la Confederazione può disciplinare, mediante ordinanza, aspetti concernenti la postergazione del credito, il pagamento anticipato delle fideiussioni solidali e la gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.

5.7 Protezione dei dati

Oltre alla disposizione specifica concernente la Banca nazionale (cfr. art. 28 n. 3), il progetto non contiene nuove disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

75Decreto federale Ia del Consiglio nazionale (4 maggio2020) e del Consiglio degli Stati

(5 maggio 2020) concernente la prima aggiunta al preventivo 2020, art. 2b (20.007).

76RS 616.1

77RS 951.25

78 RS 951.251