Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine
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L’obiettivo era evitare liquidazioni e fallimenti di PMI economicamente solide e, quindi, la perdita di posti di lavoro (cfr. n. 1.2 e 3.2).
Gli interventi di politica strutturale si inseriscono nelle misure d’emergenza adottate dal Consiglio federale. Erano limitati nel tempo, poiché conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 le richieste di credito potevano essere presentate ai creditori solo entro il 31 luglio 2020. Di conseguenza, non hanno creato un sistema duraturo di fideiussione per i crediti concessi alle imprese.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto e l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Tutti i Paesi rilevanti per la piazza economica svizzera hanno adottato strumenti analoghi per contribuire alla stabilità delle imprese domiciliate nel loro territorio. La garanzia concessa direttamente o indirettamente dallo Stato sui crediti bancari privati è uno strumento utilizzato molto spesso per assicurare la liquidità delle imprese.
In merito alla legislazione europea si veda il numero 1.7.
5.3 Forma dell’atto
Per l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 il Consiglio federale si è fondato direttamente sull’articolo 185 capoverso 3 Cost. Assicurando la liquidità alle PMI mediante crediti garantiti dallo Stato, ha inteso scongiurare la minaccia imminente di una grave perturbazione della piazza economica svizzera e di pesanti difficoltà per le PMI con sede in Svizzera. Ha dovuto limitare a sei mesi la validità di questa ordinanza di necessità (cfr. n. 1.5), fermo restando che le richieste di credito potevano essere presentate soltanto entro il 31 luglio 2020.
Con il progetto si intende trasporre nel diritto ordinario le disposizioni tuttora necessarie dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 elevandole formalmente a rango di legge e integrandole opportunamente. Il progetto contiene disposizioni fondamentali concernenti l’organizzazione e la procedura delle autorità federali nonché dei mutuanti e delle organizzazioni che concedono fideiussioni, che nel presente caso sono talvolta strettamente correlati a dette autorità sul piano finanziario e contrattuale. Inoltre, disciplina i compiti e le prestazioni della Confederazione. Tutte queste disposizioni rientrano nel campo di una legge federale (art. 164 cpv. 1 lett. e e g Cost.).
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. Al contrario dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi. Inoltre, il credito d’impegno di 40 miliardi di franchi, approvato nell’ambito della prima aggiunta al preventivo 2020