Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 47 pagine

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fondi garantiti riguardano crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi, il 10 per cento altri crediti COVID-19.

Per la Confederazione i fondi defluiscono solo se le fideiussioni solidali sono effettivamente escusse dai mutuanti. Dal momento che la procedura semplice e rapida implica il rischio di perdite da fideiussioni, per farvi fronte è stato chiesto al Parlamento, già per il 2020, un miliardo di franchi nel quadro di un ulteriore annuncio a complemento della prima aggiunta al preventivo 2020.

La stima delle perdite finanziarie (art. 14) e delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni (art. 15, cfr. anche n. 3.1.2), che la Confederazione deve assumersi a causa delle fideiussioni solidali, è molto incerta. Ipotizzando che il 10–20 per cento circa dei crediti COVID-19 non possa essere rimborsato, la Confederazione dovrà destinare una somma compresa tra 1,5 e 3 miliardi di franchi circa a copertura delle perdite da fideiussioni.

La durata dei crediti COVID-19 va da cinque a un massimo di dieci anni in caso di gravi difficoltà (art. 3), di conseguenza per la Confederazione le perdite da fideiussioni sono distribuite sul decennio successivo alla concessione dei crediti COVID-

19. Sebbene la distribuzione delle perdite sui prossimi anni sia strettamente correlata a ipotesi (futuro andamento dell’epidemia di COVID-19, tempi e portata della ripresa economica ecc.), è ipotizzabile che le perdite derivanti dai crediti si verificheranno in gran parte nei primi due anni successivi alla conclusione di un accordo di credito. La Confederazione dovrà quindi sopportare perdite elevate da fideiussioni soprattutto sino al 2022 (stimate fino a 1,3 mia. l’anno).

Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione che concede fideiussioni è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito (art. 8 cpv. 1). Gli importi di credito recuperati sono destinati alla Confederazione (art. 17). Una stima degli importi previsti basata su fatti non è possibile a causa del carattere straordinario dei crediti COVID-19, tuttavia si presume un importo relativamente esiguo.

3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

In linea di principio le imprese chiedono i crediti COVID-19 alla loro banca di riferimento o a PostFinance SA. Le quattro organizzazioni di fideiussione riconosciute dalla Confederazione hanno accordato garanzie sotto forma di fideiussioni solidali ai mutuanti che consentono alle imprese di ottenere il credito. Le fideiussioni sono quindi state concesse in modo decentralizzato mediante strutture esistenti e avvalendosi delle risorse di personale delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni, delle banche e di PostFinance SA. La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle suddette organizzazioni per l’esame delle richieste, nonché per la sorveglianza e il disbrigo delle partiche relative alle fideiussioni (art. 15). In un’ottica a più lungo termine, il contributo della Confederazione alla copertura delle spese dipende dal numero di fideiussioni e include le spese per il ricorso a terzi. Al momento dell’elaborazione del progetto da porre in consultazione, il contributo alla copertura delle spese a favore delle organizzazioni che concedono fideiussioni previsto dal 2021 è incerto e non è ancora stato stabilito.

Per attuare rapidamente l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 si è reso necessario un aumento mirato degli organici delle organizzazioni che concedono