Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/37: Legge federale sui crediti concessi con fideiussione solidale in seguito al coronavirus (Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19) · 9 pagine
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Rapporto sui risultati LFis-COVID-19
1 In generale
Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 con decisione del 1° luglio 2020. La consultazione è terminata il 21 luglio 2020. Sono stati invitati a parteciparvi tutti i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e le associazioni mantello nazionali dell’economia. Nel periodo di consultazione di tre settimane sono pervenuti complessivamente 66 pareri da parte di organizzazioni interessate e privati; la maggior parte dei pareri proviene dai Cantoni. Il presente rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.
I pareri sono accessibili al pubblico. Per maggiori dettagli in merito ai singoli pareri e alla loro consultazione si rimanda alla piattaforma di pubblicazione della Confederazione.9
2 Oggetto della procedura di consultazione
Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-1910. L’ordinanza è limitata a sei mesi, a partire dalla sua data d’entrata in vigore, e si fonda sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.).
In virtù dell’articolo 7d capoverso 2 della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), per le ordinanze fondate sull’articolo 185 capoverso 3 (Cost.), il Consiglio federale deve sottoporre al Parlamento, sei mesi dopo la loro entrata in vigore, un progetto di base legale per il contenuto delle ordinanze o un progetto di ordinanze dell’Assemblea federale conformemente all’articolo 173 capoverso 1 lettera c Cost., altrimenti le ordinanze decadono.
Il progetto posto in consultazione consta di 28 articoli. La legge è suddivisa in otto sezioni che disciplinano le disposizioni tuttora necessarie dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 nonché il disbrigo delle pratiche relative ai crediti garantiti (novità). Altri oggetti importanti disciplinati nella legge riguardano l’impiego illecito dei crediti concessi, il loro ammortamento, i tassi d’interesse, i compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni, le misure nell’ambito della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi nonché le disposizioni sulla responsabilità e le disposizioni penali. La nuova legge si applica fino al termine del processo di restituzione dei crediti COVID-19.
La legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 deve essere dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 2 Cost. Inoltre, con decisione del Consiglio federale del 1° lu-
glio 2020, il Parlamento è già stato invitato a trattare il progetto di legge secondo la procedura straordinaria ai sensi dell’articolo 85 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10). Lo scopo di questa procedura è garantire che la legge entri in vigore il 1° gennaio 2021. Per questo motivo la durata della consultazione è stata ridotta a tre settimane.
9 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/procedure-consultazione.html (procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse, 2020, DFF).