Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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6 Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti

agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «monta-

gna» e «alpe»; ODMA), RS 910.19

6.1 Situazione iniziale

L’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA; RS 910.19) stabilisce le condizioni alle quali si possono utilizzare le designazioni «montagna» e «alpe» e disciplina le disposizioni per la certificazione, il controllo e l’esecuzione.

Sulla scorta delle esperienze fatte finora nell’ambito della certificazione, della sorveglianza degli enti di certificazione e dell’esecuzione dell’ordinanza, si precisa il luogo di fabbricazione del miele.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

Nella produzione di miele i locali per la smielatura e la trasformazione non si trovano sempre nella regione d’estivazione o di montagna. Pertanto è previsto che la produzione di miele può avvenire nei

locali tradizionali al di fuori della regione d’estivazione o di montagna.

6.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 2

Il rimando all’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),

abrogata, non è più attuale. Non è necessaria una precisazione poiché dal campo d’applicazione di cui all’articolo 1 si evince che si tratta di latte e carne ai sensi del diritto sulle derrate alimentari. Pertanto il rimando è stralciato.

Articolo 8 capoverso 3 lettera e

La trasformazione del miele in un prodotto pronto al consumo non sempre può avvenire in una regione di montagna o d’estivazione. Ciò è correlato, tra le altre cose, alla mancanza di infrastrutture, all’approvvigionamento idrico e alle condizioni igieniche. Inoltre questo adeguamento tiene conto delle condizioni di produzione dell’apicoltore nomade. Pertanto vi è la possibilità che la smielatura e la trasformazione del miele avvengano nei normali locali delle aziende apicole che garantiscono l’adempimento delle prescrizioni relative all’igiene e alla legislazione sulle derrate alimentari.

Articolo 10 capoverso 1bis

Questo capoverso è adeguato precisando che sono certificate le derrate alimentari contenenti ingredienti per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» e non i loro produttori.

Articolo 12 capoversi 1-4

L’articolo è riscritto. I capoversi 1-4 diventano 1-3.

Al capoverso 1 si precisa la frequenza del controllo nelle singole aziende. Alla lettera a si indica per quali aziende tale frequenza è una volta ogni due anni. Si tratta di aziende del settore della produzione (p.es. caseifici, macellerie), commercio e commercio intermedio nonché di aziende che etichettano o preimballano derrate alimentari. La lettera b precisa la frequenza dei controlli per i produttori di derrate alimentari che contengono un prodotto con designazione «montagna» e «alpe» come ingrediente («Ravioli con formaggio di montagna»). Alla lettera c si precisa la frequenza del controllo nelle aziende d’estivazione; alla lettera d quella per prodotti a livello della produzione primaria.

Al capoverso 2 è indicata e allo stesso tempo precisata la responsabilità di questo controllo, ovvero quale ente di certificazione è responsabile per il controllo dei prodotti a livello della produzione primaria. L’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria deve garantire il rispetto delle esigenze dell’ODMA a questo livello.