Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA)

_________________________________________________________________________________

Al capoverso 3 si precisano le esigenze di ulteriori controlli in base ai rischi. Nell’ambito del pacchetto di ordinanze 2017, per le aziende d’estivazione la frequenza dei controlli era stata uniformata a quella dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) e dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN; RS 817.32) e fissata ad almeno ogni 8 anni. Affinché sia garantita la credibilità delle designazioni protette e della certificazione di prodotti d’alpe e si preservi comunque la semplificazione amministrativa, si propone di integrare la frequenza dei controlli per le aziende d’estivazione con un controllo supplementare basato sul rischio (annualmente deve essere effettuato un controllo in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione in almeno il 15 % delle aziende) (lett. a). Alla lettera b, analogamente all’ordinanza sull’agricoltura biologica, si stabilisce che deve essere controllata annualmente in base ai rischi una quota minima di aziende. Finora non era indicata alcuna percentuale. Pertanto era possibile adempiere l’esigenza dei controlli supplementari basati sul rischio anche solo con un’azienda. Ciò non corrisponde assolutamente al numero delle aziende da controllare a seconda dell’ente di certificazione. La portata dei controlli supplementari basati sul rischio è fissata al 5 per cento per tutti gli enti di certificazione.

I capoversi 5 e 6 sono rinumerati e integrati nei capoversi 4 e 5.

Secondo il capoverso 4, per garantire un miglior coordinamento dei controlli e ai fini della semplificazione, tutti i controlli di cui all’articolo 12 possono essere coordinati con gli altri di diritto pubblico e privato.

Articolo 13

La frase introduttiva a questo articolo è corretta ed è adeguato il relativo rimando.

6.4 Risultati della procedura di consultazione

6.5 Ripercussioni

6.5.1 Confederazione

Per la Confederazione le modifiche comportano minori costi per i controlli.

6.5.2 Cantoni

Per i Cantoni le modifiche comportano minori costi per i controlli.

6.5.3 Economia

La migliore armonizzazione e la possibilità di coordinamento dei controlli comporteranno una semplificazione e minori costi totali.

6.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le presenti modifiche sono compatibili con il diritto internazionale.

6.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

6.8 Basi legali

L’articolo 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 LAgr costituiscono la base legale della modifica dell’ordinanza.