Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute RU 2020

1Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:

a. nelle aziende che fabbricano, trattano, etichettano o preimballano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni due anni;

b. nelle aziende che fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti di cui all’articolo 8a: almeno una volta ogni due anni;

c. nelle aziende d’estivazione che fabbricano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d’estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo;

d. nelle aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a: almeno una volta ogni quattro anni; nelle aziende d’estivazione almeno una volta ogni otto anni

2I controlli sono effettuati da un ente di certificazione incaricato dall’azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.

3Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:

a. controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d’estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;

b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l’intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.

4Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato.

6L’ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all’UFAG.

Art. 13 Frase introduttiva

Le aziende di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.