Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

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Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

2Può essere impiegata per latte e latticini nonché per carne e prodotti carnei soltanto se sono adempiute le esigenze per l’impiego delle designazioni «montagna» o «alpe».

Art. 8 cpv. 3 lett. e

3La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2:

e. per il miele: la smielatura e la trasformazione in miele pronto al consumo.

Art. 10 cpv. 1bis

1bisLe derrate alimentari con ingredienti di origine agricola per i quali è impiegata la designazione «montagna» o «alpe» conformemente all’articolo 8a devono essere certificate a livello della trasformazione.

Art. 12 Controllo

1 RS 910.19

2020–......