Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Nei capoversi 1bise 4bissi precisa che le disposizioni legali concernono richiedenti sia coniugati sia in unione domestica registrata.

Articolo 7

I crediti di investimento sono mutui rimborsabili esenti da interessi. Al fine di promuovere la riduzione del debito dell’agricoltura, le aziende efficienti che dispongono di una sostanza possono beneficiare di crediti di investimento. Il limite della sostanza è mantenuto in relazione all’assegnazione di contributi. È aumentato a 1 milione di franchi in seguito all’abrogazione del capoverso 2 che consentiva di incrementare la sostanza di 300'000 franchi al massimo se nell’arco di cinque anni venivano effettuati ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione dell’azienda. Ciò consente di evitare domande di rimborso degli aiuti agli investimenti se il beneficiario non ha potuto effettuare gli investimenti previsti a causa, ad esempio, della mancata concezione di un’autorizzazione edilizia.

La nozione di sostanza rettificata è sostituita da quella di sostanza imponibile dichiarata per facilitarne la determinazione del limite. A tal fine è determinante l’ultima dichiarazione delle imposte depositata dal richiedente presso l’amministrazione delle contribuzioni. Nella valutazione della sostanza è necessario tener conto del valore venale locale usuale dei terreni da costruzione.

L’aumento delle domande di crediti di investimento dovrebbe essere marginale. Le aziende con una sostanza considerevole e desiderose di ottenere un credito di investimento sono poche.

Articolo 8 capoverso 4

Onde limitare l’onere amministrativo correlato al trattamento delle domande relative a progetti di minore portata, l’autorità cantonale può rinunciare al preventivo aziendale.

Articolo 9 capoverso 3

È stralciata l’esigenza della costituzione di un diritto di superficie nel caso di assegnazione di un credito di investimento. Il contratto di affitto non deve essere iscritto nel registro fondiario. I Cantoni possono essere più restrittivi per garantire la sicurezza dei mutui.

Articolo 11a

Capoverso 1

I PSR devono adempiere due condizioni fondamentali: generare valore aggiunto nell’agricoltura e promuovere la collaborazione tra gli attori all’interno di una regione. Una regione può comprendere più Cantoni, ma deve essere chiaramente circoscritta.

Capoverso 2

L’esperienza maturata nell’ambito dei PSR ha mostrato che, a causa della portata richiesta, in passato piccoli progetti sono stati «gonfiati» (p.es. con sottoprogetti nell’ambito di collaborazioni intersettoriali) per essere all’altezza dei requisiti per la concessione di contributi, ma che in fase di attuazione non è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Onde contrastare tale tendenza si distingue tra due tipi di PSR.

Il primo corrisponde all’idea di base degli attuali PSR, con un progetto di sviluppo regionale di ampia portata. Un progetto di questo tipo si contraddistingue per la collaborazione tra diversi rami di produzione agricola a livello regionale (p.es. carne, latte e frutta) nonché tra settori extragricoli, come per esempio il turismo o l’artigianato.

Il secondo corrisponde ai progetti con i quali sono promossi, in particolare, lo sviluppo e la creazione di una catena del valore in una regione (p.es. sviluppo di una catena del valore delle noci). Decade quindi la condizione di una collaborazione intersettoriale, ma deve comunque esistere una collaborazione regionale, in base alla quale nell’ambito del progetto cooperano almeno tre attori indipendenti dal profilo economico all’interno di una catena del valore regionale (cfr. cpv. 3).

Capoverso 3