Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
6Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è calcolato in base ai costi che danno diritto ai contributi applicando un’aliquota del 22 per cento. Il contributo può anche essere fissato come importo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.
7Il contributo di cui all’articolo 18 capoverso 3 ammonta al massimo a 50 000 franchi per azienda. Può essere concesso a complemento del capoverso 2. L’UFAG fissa le aliquote dei contributi in un’ordinanza; esse ammontano al massimo al 25 per cento dei costi che danno diritto ai contributi.
Art. 19d cpv. 2 e 3
2L’importo dei contributi è fissato conformemente all’articolo 19 capoverso 6.
3Abrogato
Art. 19f Provvedimenti che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per
progetti di sviluppo regionale
1L’acquisto dei dati di base per l’elaborazione di un progetto dà diritto ai contributi.
2Nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale i provvedimenti tesi a rispondere a questioni d’interesse pubblico, che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale, danno diritto ai contributi a condizione che tali provvedimenti contribuiscano a creare valore aggiunto nell’agricoltura.
3Se nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale vengono realizzati provvedimenti che danno diritto ai contributi giusta la presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:
a. per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera a: del 20 per cento;
b. per progetti di cui all’articolo 11a capoverso 2 lettera b: del 10 per cento.
4Per provvedimenti che danno diritto ai contributi soltanto nell’ambito di un progetto di sviluppo regionale nonché per l’acquisto dei dati di base si applicano le seguenti aliquote di contributo:
per cento a. zona di pianura34
b. zona collinare e zona di montagna I37
c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione40
5I contributi per progetti di sviluppo regionale sono fissati in una convenzione secondo l’articolo 28a.
6I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l’acquisto dei dati di base possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto di sviluppo regionale venga realizzato.