Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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a. per gli edifici di economia rurale e alpestri: in funzione di un programma delle disposizioni computabile, come importo forfettario per elemento, parte di edificio o unità;

b. per le case di abitazione: come importo forfettario per l’abitazione del gestore e l’alloggio per gli anziani.

2L’UFAG fissa gli importi forfettari in un’ordinanza.

3Nel caso di edifici di economia rurale per suini e pollame che adempiono le esigenze relative ai sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali giusta l’articolo 74 OPD, oltre all’importo forfettario può essere concesso un supplemento del 20 per cento.

4In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente, gli importi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

5Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti eventuali contributi pubblici per:

a. serre ed edifici di economia rurale per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione;

b. provvedimenti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere d–f, capoverso 2 lettera b e capoverso 3 nonché dell’articolo 45.

6In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura giusta l’articolo 44 capoverso 1 lettera d, il credito di investimento ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

Art. 51 cpv. 7

7Se il richiedente rinuncia volontariamente ai contributi per gli edifici alpestri, è versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento.

Art. 53 cpv. 3 e 4

3Per le domande che non superano l’importo limite, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione eMapis. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG

4Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico utilizzando il sistema d’informazione eMapis. Notifica la sua decisione al richiedente dopo l’approvazione da parte dell’UFAG.

Art. 55 cpv. 1

1Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG