Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Art. 30 cpv. 1

Il Cantone può esigere pagamenti parziali per ogni progetto in funzione dell’avanzamento dei lavori.

Art. 31 Inizio dei lavori e acquisti

1È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il contributo è stato stabilito da una decisione passata in giudicato o da una convenzione e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.

2L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. L’autorità cantonale può concedere l’autorizzazione soltanto con il consenso dell’UFAG. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un contributo.

3In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun contributo.

Art. 32 cpv. 3

3I maggiori costi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell’approvazione dell’UFAG se per essi è richiesto un contributo.

Art. 34 Alta vigilanza

1L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

2Se nell’ambito dell’alta vigilanza l’UFAG constata modifiche della destinazione o frazionamenti non autorizzati, incurie manifeste di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, contributi indebitamente concessi o altri motivi di restituzione, può odinare al Cantone la restituzione del contributo indebitamente concesso.

Art. 35 cpv. 1 lett. b e cpv. 5

1Si considera in particolare modifica della destinazione:

b. la cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici che hanno beneficiato di un sostegno; è da ritenersi tale anche la riduzione della base foraggera, se comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell’articolo 10 non sono più adempiute;

5Il divieto di modificare la destinazione e l’obbligo di rimborso cessano dopo la scadenza della durata di utilizzazione conforme giusta l’articolo 37 capoverso 6, tuttavia al più tardi vent’anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

Art. 37 cpv. 6 lett. e

6La durata di utilizzazione conforme è di: