Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Art. 15 cpv. 1 lett. f e h, nonché cpv. 3 lett. f
1In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:
f. le tasse fondate su leggi federali e le tasse per autorizzazioni edilizie;
h. per collegamenti secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera k, soltanto i costi che il cliente deve assumere secondo l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sui servizi di telecomunicazione.
3Non danno diritto ai contributi in particolare:
f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, gli interessi, i premi d’assicurazione, le tasse e simili, tranne le tasse di cui al capoverso 1 lettera f.
Art. 15b
Abrogato
Art. 16 Aliquote dei contributi per le bonifiche fondiarie
1Per le bonifiche fondiarie valgono le seguenti aliquote massime:
a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:
per cento 1. zona di pianura34
2. zona collinare e zona di montagna I37
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione40
b. per altri provvedimenti collettivi:
1. zona di pianura27
2. zona collinare e zona di montagna I30
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione33
c. per provvedimenti individuali:
1. zona di pianura20
2. zona collinare e zona di montagna I23
3. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione26
2Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L’importo forfettario è calcolato in base all’aliquota di contributo di cui al capoverso 1 e ai contributi supplementari giusta l’articolo 17.