Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Art. 56 Inizio dei lavori e acquisti

1È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto quando il credito di investimento è stato stabilito da una decisione passata in giudicato e l’autorità cantonale competente ha rilasciato la corrispondente autorizzazione.

2L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Tali autorizzazioni non danno tuttavia diritto a un credito di investimento.

3In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun credito di investimento.

Art. 58 cpv. 2

2Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.

Art. 60 Alienazione con utile

1Se l’azienda o una parte di essa che ha beneficiato di un sostegno è alienata con utile, deve essere restituita la quota del credito di investimento per provvedimenti individuali non ancora rimborsata.

2L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 62a Alta vigilanza

1L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

2Se nell’ambito dell’alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, crediti di investimento indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare al Cantone la restituzione dell’importo indebitamente concesso.

Art. 63b

Abrogato

II

L’ordinanza dell’11 settembre 19963 sul servizio civile è modificata come segue:

3 RS 824.01