Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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9 Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr), RS 916.01

9.1 Situazione iniziale

Invii in relazione alle importazioni e all’amministrazione dei contingenti consentiti soltanto mediante l’apposita applicazione web

Nel pacchetto di ordinanze 2019, all'articolo 3 OIAgr, era stata abolita la possibilità di inviare domande, notifiche e offerte via fax, in quanto questo apparecchio non è più comunemente utilizzato. Con il rinnovo del sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e grazie all’introduzione di nuove soluzioni informatiche per la gestione dei contingenti, in futuro saranno ammessi soltanto invii via Internet. Ciò potrà avvenire online, utilizzando i moduli pubblicati sul sito Internet oppure l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG. Questi, dal canto suo, avrà la possibilità di svolgere i processi correlati all’amministrazione dei contingenti senza discontinuità del supporto e, nella misura maggiore possibile, in modo automatizzato. Questi presupposti saranno dati con l'applicazione web «eKontingente», che sostituirà quelle attuali, ossia «Vendita all'asta elettronica» e «AEV14online» e sarà disponibile da fine 2020. La vendita all'asta di quote di contingente supportata dall’applicazione eKontingente si svolgerà nella maniera seguente.

1) Pubblicazione del bando d'asta sul sito Internet dell'UFAG, in eKontingente e mediante notifica

per e-mail agli abbonati

2) Invio delle offerte tramite eKontingente da parte delle persone aventi diritto

3) Valutazione delle offerte e ripartizione delle quote di contingente nella parte riservata all’UFAG di

eKontingente (anche l'applicazione EED per l’amministrazione dei contingenti doganali sarà rinnovata)

4) Stesura delle decisioni di attribuzione, notifica per e-mail ai partecipanti alla vendita all'asta e (se

auspicato) fatturazione elettronica (e-fattura della Confederazione)

Resta ancora da definire se anche i ricorsi potranno essere inoltrati elettronicamente. Attualmente ciò non è previsto in quanto nell'ambito delle attribuzioni di contingente raramente vi sono dei ricorsi. Ciò che tuttavia sicuramente va offerto è la possibilità di inviare domande e notifiche via eKontingente oppure direttamente tramite il sito Internet dell'UFAG. L’obiettivo è digitalizzare, in stretta collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), tutti i processi correlati all’amministrazione dei contingenti doganali.

Ripartizione dei contingenti doganali parziali dei latticini

Ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 OIAgr, il contingente doganale parziale n. 07.2 (latte in polvere) è messo all'asta in due parti: la prima, pari a 100 tonnellate, da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda, pari a 200 tonnellate, da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento. Con la presente modifica, a partire dal periodo di contingentamento 2022 l'intero contingente doganale parziale sarà ripartito con un’unica vendita all'asta per l'intero anno. L'eliminazione di una vendita all'asta consente di ridurre il dispendio amministrativo per tutti gli interessati. Inoltre, rispetto alla produzione indigena, 300 tonnellate di latte in polvere sono una quantità esigua, motivo per cui il dispendio per la liberazione del contingente doganale parziale in due parti non è giustificato.

Il contingente doganale parziale n. 07.4, comprendente 100 tonnellate di quote di contingente per il burro e altre materie grasse derivanti dal latte, è messo all'asta conformemente all'articolo 35 capoverso 4 OIAgr. Il burro può essere importato nel quadro del contingente doganale soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 chilogrammi. Ciò garantisce che possa essere importato all’aliquota di dazio del contingente (ADC), che è quella più bassa, soltanto burro destinato a un’ulteriore lavorazione. Questa limitazione non si applica alle altre materie grasse derivanti dal latte, indipendentemente dal fatto che si tratti di ghee, altri tipi di burro chiarificato o grasso puro del latte. Nel 2021 sarà abrogata la disposizione relativa al burro da importare nel quadro del contingente soltanto in grandi recipienti. In tal modo l'importazione di burro sarà equiparata a quella di burro chiarificato,