Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo

[QR Code]

[Signature]

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «richiedenti coniugati» è sostituita con «richiedenti coniugati o in unione domestica registrata», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 cpv. 2

2Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.

Art. 4 cpv. 3

3In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata è sufficiente che una delle due persone adempia i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 5 Sostanza

1Se prima della concessione del mutuo la sostanza imponibile dichiarata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b.

1 RS 914.11

2020–......