Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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sarie per le attività del personale, le operazioni di volo e le norme sulla navigazione aerea, la fornitura di servizi della sicurezza aerea nonché la gestione della sicurezza e le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti concernenti l’aviazione militare in Svizzera e di eventi imprevisti concernenti aeromobili militari svizzeri all’estero.

7.8 Protezione dei dati

Secondo l’articolo 17 capoverso 2 LPD gli organi federali possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPD essi possono permettere l’accesso a tali dati mediante procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Per garantire il trattamento e lo scambio dei dati necessari occorre adeguare le basi legali vigenti (cfr. cap. 4.1.2, Sanità militare).