Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Le modifiche proposte non toccano né il principio di sussidiarietà né il principio dell’equivalenza fiscale.

7.6 Conformità ai principi della legge sui sussidi

Le modifiche proposte non prevedono aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 199042 sui sussidi (LSu).

7.7 Delega di competenze normative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente avamprogetto prevede le deleghe di competenze illustrate di seguito.

7.7.1 Legge militare

L’articolo 34a capoverso 3 abilita il Consiglio federale a disciplinare le prestazioni fornite a favore di terzi nell’ambito della sanità militare.

L’articolo 48d capoverso 6 riprende la competenza già prevista dal vigente articolo 52 LM per i mezzi militari messi a disposizione per attività civili o attività fuori del servizio in Svizzera.

L’articolo 72 abilita il Consiglio federale a disciplinare gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d’appoggio.

L’articolo 92 capoverso 5 abilita il Consiglio federale a disciplinare nel dettaglio l’armamento degli organi della polizia militare e degli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione, l’esercizio dei poteri di polizia e l’uso delle armi.

L’articolo 99 capoverso 3 lettera e abilita il Consiglio federale a disciplinare i compiti e le competenze del servizio informazioni in occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera.

7.7.2 Legge sulla navigazione aerea

Vari articoli modificati abilitano il Consiglio federale a disciplinare quanto segue: i compiti e le competenze della MAA, le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture militari, l’immatricolazione di aeromobili militari, le autorizzazioni neces-

42 RS 616.1