Avamprogetto O sul registro Var 1

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 17 pagine

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Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS RU …

Art. 16 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle

autorità competenti

1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 deve essere presentata dalle autorità competenti per l’autorizzazione elettronicamente all’interno del registro dei fornitori prestazioni.

2 Il servizio incaricato di tenere il registro comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 mediante una connessione sicura.

Art. 17 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al

tribunale arbitrale cantonale

1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 deve essere presentata dal tribunale arbitrale cantonale elettronicamente all’interno del registro dei fornitori prestazioni.

2 Il servizio incaricato di tenere il registro comunica al tribunale arbitrale cantonale che ne ha fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 mediante una connessione sicura.

Art. 18 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione ai

fornitori di prestazioni interessati

1 Ogni fornitore di prestazioni iscritto nel registro può chiedere per iscritto al servizio incaricato di tenere il registro informazioni sui dati personali degni di particolare protezione che lo riguardano secondo gli articoli 8 capoverso 3 e 9.

2 Il servizio incaricato di tenere il registro comunica al fornitore di prestazioni interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui agli articoli 8 capoverso 3 e 9 mediante una connessione sicura.

Art. 19 Modifica dei dati

1 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno consegnato, iscritto nel registro dei fornitori di prestazioni o notificato secondo gli articoli 4–11.

2 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

3 Tutte le modifiche sono verbalizzate.

Art. 20 Domanda di rettifica da parte dei fornitori di prestazioni interessati

Ogni fornitore di prestazioni iscritto nel registro dei fornitori di prestazioni può presentare una domanda di rettifica dei dati che lo riguardano.