Avamprogetto O sui limiti massimi
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 4 pagine
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Ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale RU 2021
Art. 6 Considerazione dei flussi di pazienti per il calcolo del tasso di ap-
provvigionamento regionale
1I Cantoni modificano il volume a di prestazioni adeguato al bisogno sulla base dei flussi di pazienti allo scopo di determinare un volume di prestazioni conforme al bisogno per campo di specializzazione medica e per regione (volume b di prestazioni adeguato al bisogno).
2I flussi di pazienti di cui al capoverso 1 corrispondono all’aumento o alla diminuzione del volume di prestazioni osservato in una regione (regione i) quando la popolazione residente di tale regione consulta medici di un’altra regione (regione j) e quando la popolazione residente della regione j consulta medici della regione i.
3I Cantoni determinano il tasso di approvvigionamento regionale dividendo il volume di prestazioni osservato per il volume b di prestazioni adeguato al bisogno.
Art. 7 Misurazione delle prestazioni ricevute
Le prestazioni mediche ricevute, impiegate per determinare il volume di prestazioni osservato secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a, per attribuire i medici a un campo di specializzazione medica secondo l’articolo 3 capoverso 3 nonché per calcolare i flussi di pazienti secondo l’articolo 6, sono misurate sulla base del volume di punti tariffali della struttura tariffaria per cure mediche ambulatoriali e sussidiariamente mediante:
a. le prestazioni lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; oppure
b. il numero di consultazioni.
Art. 8 Considerazione di un fattore di ponderazione nel calcolo del tasso di
approvvigionamento regionale
Il Cantone può prevedere un fattore di ponderazione che permetta di tenere conto di circostanze che non è stato possibile considerare nel calcolo del tasso di approvvigionamento regionale. Nella definizione del fattore di ponderazione il Cantone si basa segnatamente su consultazioni di specialisti, sistemi di indicatori o valori di riferimento.
Art. 9 Coordinamento intercantonale nella definizione dei numeri massimi
Nel quadro degli obblighi di coordinamento intercantonale secondo l’articolo 55a capoverso 3 LAMal, i Cantoni sono tenuti in particolare a:
a. analizzare i dati necessari relativi ai flussi di pazienti secondo l’articolo 6 capoverso 2 e comunicarli ai Cantoni interessati;
b. valutare il potenziale di economicità e qualità risultante dalla definizione dei numeri massimi a livello intercantonale;
c. coordinare la definizione dei numeri massimi con i Cantoni interessati.