Avamprogetto O sui limiti massimi

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 4 pagine

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Ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale RU 2021

È considerata attività a tempo pieno un’attività svolta per 10 mezze giornate a settimana.

4Se per determinati fornitori di prestazioni non sono disponibili dati di qualità sufficiente per calcolare gli equivalenti a tempo pieno, è possibile presumere per tali fornitori di prestazioni che gli equivalenti a tempo pieno siano proporzionali al volume delle prestazioni di fornitori di prestazioni confrontabili.

Art. 3 Definizione dei campi di specializzazione medica

1Per la definizione dei campi di specializzazione medica sono determinanti i titoli federali di perfezionamento secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 27 giugno 20072 sulle professioni mediche (OPMed).

2I Cantoni possono raggruppare singoli titoli federali di perfezionamento in un unico campo di specializzazione medica.

3I medici in possesso di più titoli federali di perfezionamento sono attribuiti al campo di specializzazione medica nel quale sono preponderantemente attivi. Se non è possibile stabilire di quale campo di specializzazione si tratti, i medici sono attribuiti al campo di specializzazione medica in cui hanno ottenuto l’ultimo titolo di medico specialista.

Art. 4 Definizione delle regioni a cui si applicano i numeri massimi

1I Cantoni definiscono le regioni a cui si applicano i numeri massimi.

2Le regioni possono corrispondere a:

a. parte di un Cantone;

b. un Cantone;

c. un territorio intercantonale;

d. più Cantoni.

Art. 5 Metodo di analisi del bisogno di prestazioni mediche

1Il DFI stabilisce dei coefficienti per ogni campo di specializzazione medica. Tali coefficienti sono tratti da un modello di regressione dell’offerta di prestazioni mediche ambulatoriali definito in modo unitario a livello svizzero.

2I Cantoni determinano il bisogno di prestazioni mediche per campo di specializzazione medica (volume a di prestazioni adeguato al bisogno) applicando i coefficienti secondo il capoverso 1 alla popolazione residente delle regioni alle quali si applicheranno i numeri massimi.

2 RS 811.112.0