Avamprogetto O sui limiti massimi
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 4 pagine
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Ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale RU 2021
Art. 10 Definizione di numeri massimi
1I numeri massimi secondo l’articolo 55a capoverso 1 LAMal sono fissati dai Cantoni sulla base del tasso di approvvigionamento regionale per campo di specializzazione medica calcolato secondo l’articolo 6 capoverso 3 nonché eventualmente sulla base del fattore di ponderazione definito secondo l’articolo 8.
2I numeri massimi devono essere periodicamente verificati e adeguati tenendo conto degli sviluppi demografici e relativi alla morbilità.
Art. 11 Disposizioni transitorie
Fino al 30 giugno 2025 i Cantoni possono stabilire che l’offerta di medici disponibili per campo di specializzazione medica e per regione, calcolata secondo l’articolo 2, corrisponde a un approvvigionamento conforme al bisogno e all’economicità.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
[Data] In nome del Consiglio federale svizzero:
il Presidente della Confederazione: …
il Cancelliere federale: