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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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5 Le modifiche delle aliquote dei premi devono essere comunicate mediante decisione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali al più tardi due mesi prima della loro applicazione.
6 L’INSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge.
6. Ordinanza del 31 agosto 198338 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 120a Procedura di conteggio con l’assicurazione invalidità
(art. 94a LADI, art. 68septies LAI)
1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione presenta all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS, entro la fine di gennaio dell’anno successivo, un conteggio annuale delle spese a carico del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità.
2 Questo conteggio deve contenere almeno:
a. indicazioni circa l’importo in franchi da rimborsare;
b. il numero d’assicurato AVS degli assicurati;
c. il numero delle indennità giornaliere pagate;
d. i contributi alle assicurazioni sociali; e
e. le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro svolti.
3 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione trasmette una copia del conteggio all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
4 L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS verifica il conteggio e rimborsa le prestazioni di cui all’articolo 94a LADI.
38 RS 837.02