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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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4. Ordinanza del 27 giugno 199534 sull’assicurazione malattie
Art. 35 Infermità congenite
Il DFI provvede affinché i provvedimenti sanitari dispensati dall’assicurazione per l’invalidità in caso d’infermità congenite fino al raggiungimento del limite d’età legale siano presi a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le condizioni di cui agli articoli 32–34 e 43–52a della legge.
Art. 65 cpv. 1bis
1bis Se un medicamento adempie le condizioni di ammissione nell’elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all’articolo 3sexies dell’ordinanza del 17 gennaio 196135 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), non è ammesso nell’elenco delle specialità.
Disposizione transitoria della modifica del ...
1 L’articolo 65 capoverso 1bis si applica anche alle domande di ammissione nell’elenco delle specialità pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della modifica del [XXX].
2 I medicamenti che adempiono le condizioni per l’ammissione nell’elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all’articolo 3sexies OAI e figurano nell’elenco delle specialità sono inseriti, nel quadro del riesame di cui all’articolo 65d, in applicazione dell’articolo 65 capoverso 1bis, nell’elenco delle specialità per le infermità congenite.
3 I medicamenti che figurano nell’elenco dei farmaci per infermità congenite dell’elenco delle specialità sono inseriti, nel quadro del riesame di cui all’articolo 65d, nell’elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all’articolo 3sexies OAI36 o nell’elenco delle specialità di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b della legge.
5. Ordinanza del 20 dicembre 198237 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 53 cpv. 1, frase introduttiva, 3, secondo periodo, e 4
1 L’infortunato o i suoi congiunti devono notificare tempestivamente l’infortunio al datore di lavoro, al servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione, all’ufficio AI o all’assicuratore, fornendo informazioni riguardanti:
3 Gli assicuratori mettono a disposizione gratuitamente i formulari per la notifica dell’infortunio o della malattia professionale. Questi formulari devono essere riempiti in modo completo e conforme alla verità dal datore di lavoro, dal servizio competente