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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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2 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità né a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, il guadagno assicurato è calcolato secondo l’articolo 23 capoverso 6.

3 L’ufficio AI fornisce all’INSAI le basi per il calcolo del guadagno assicurato delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge. L’INSAI determina il guadagno assicurato.

Art. 132b Calcolo dell’indennità giornaliera e delle rendite

1 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità né a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, si considera quale base per il calcolo dell’indennità giornaliera il guadagno assicurato secondo l’articolo 132a capoverso 2.

2 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che percepiscono un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, si considera quale base per il calcolo delle rendite, a titolo di guadagno assicurato, il reddito lavorativo su cui l’ufficio AI si è fondato per calcolare l’indennità giornaliera.

3 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità né a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, si considera quale base per il calcolo delle rendite il guadagno assicurato secondo l’articolo 132a capoverso 2.

Art. 132c Ammontare delle indennità giornaliere

1 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge l’assicurazione contro gli infortuni fornisce l’intera prestazione indipendentemente dal grado di incapacità lavorativa finché il provvedimento dell’assicurazione per l’invalidità riprende oppure potrebbe essere avviato dal punto di vista medico.

2 In aggiunta alle indennità giornaliere delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge l’assicurazione contro gli infortuni versa la prestazione per i figli di cui all’articolo 23bis LAI.

Art. 132d Premi

1 I premi sono fissati in per mille del guadagno assicurato secondo l’articolo 22 capoversi 5 e 6.

2 Per il calcolo del premio delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che percepiscono una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, si considera quale guadagno assicurato l’importo di tale rendita.

3 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dell’assicurazione per l’invalidità.

4 In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, l’INSAI può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, modificare le aliquote dei premi con effetto dall’inizio di un mese civile.