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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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dell’assicurazione contro la disoccupazione, dall’ufficio AI o dal medico curante e consegnati senza indugio all’assicuratore competente. Devono contenere in particolare le indicazioni necessarie a:

4 Gli assicuratori possono emanare direttive sulla notifica degli infortuni o delle malattie professionali da parte di datori di lavoro, servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione, uffici AI, lavoratori e medici.

Art. 56 Collaborazione del datore di lavoro, del servizio competente

dell’assicurazione contro la disoccupazione o dell’ufficio AI

Il datore di lavoro, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione o l’ufficio AI deve dare all’assicuratore tutte le informazioni necessarie, tenere a disposizione i documenti atti a chiarire le circostanze dell’infortunio e permettere agli incaricati dell’assicuratore di accedere liberamente all’azienda.

Art. 72 Obblighi degli assicuratori nonché dei datori di lavoro, dei servizi

competenti dell’assicurazione contro gli infortuni e degli uffici AI

1 Gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro, i servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici AI siano sufficientemente informati in merito all’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni.

2 I datori di lavoro, i servizi competenti dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici AI sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai dipendenti o alle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge e a informarli in particolare della possibilità degli accordi di protrazione dell’assicurazione.

Titolo prima dell’art. 132

Titolo ottavo a: Assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all’arti-

colo 1a capoverso 1 lettera c della legge

Art. 132 Inizio e fine dell’assicurazione

1 Per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge l’assicurazione inizia il giorno in cui comincia il provvedimento, ma in ogni caso dal momento in cui la persona si avvia per recarsi al luogo in cui esso si svolge.

2 Termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui il provvedimento è concluso.

Art. 132a Calcolo del guadagno assicurato

1 Per il calcolo del guadagno assicurato di una persona di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che percepisce un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità, l’importo netto dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità è moltiplicato per 100 e diviso per 80.