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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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c. formazioni continue per il personale ausiliario;
d. prestazioni di consulenza per le persone anziane e i loro familiari;
e. ulteriori prestazioni destinate in particolare a persone vulnerabili;
f. altre prestazioni.
2 L’Ufficio federale disciplina i dettagli.
Art. 225 Procedura
1 Le organizzazioni che richiedono aiuti finanziari dovranno fornire indicazioni sull’organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria.
2 L’Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.
3 Stabilisce quali documenti devono essere presentati dall’organizzazione, vigente il contratto, e fissa i termini. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo valido, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione degli aiuti finanziari di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
4 L’Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce gli aiuti finanziari dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti.
5 L’organizzazione è tenuta ad informare in qualsiasi momento l’Ufficio federale circa l’impiego degli aiuti finanziari e a garantire agli organi di controllo l’accesso alla contabilità analitica.
3. Ordinanza del 18 aprile 198432 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi
(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)
Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 195933 sull’assicurazione per l’invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti in misura corrispondente alla percentuale di rendita cui hanno diritto.
32 RS 831.441.1
33 RS 831.20