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Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 8 pagine

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Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) RU 202_

3I Servizi del Parlamento e i tribunali della Confederazione possono, mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

4La presente legge si applica salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

a. Governo elettronico: l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’adempimento dei compiti delle autorità;

b. servizi elettronici delle autorità: i mezzi TIC per l’adempimento dei compiti delle autorità.

Art. 4 Principi

1Al fine di aumentare l’efficienza e creare nuove possibilità, le autorità federali perseguono l’impiego di mezzi elettronici per l’interazione tra:

a. le autorità della Confederazione e tra queste ultime e quelle dei Cantoni e dei Comuni;

b. le autorità e le imprese;

c. le autorità e le persone fisiche.

2Coordinano le proprie attività con i Cantoni e garantiscono l’autonomia di questi ultimi.

3Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.

Art. 5 Conclusione di convenzioni

1Per l’adempimento dei propri compiti, la Confederazione può concludere con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni svizzere convenzioni sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico e sul finanziamento di tale attuazione, in particolare al fine di:

a. garantire l’interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni interessati;

b. semplificare la messa a disposizione e l’esecuzione per via elettronica delle prestazioni delle autorità.

2Le convenzioni disciplinano, laddove opportuno, in particolare:

a. le competenze;

b. l’organizzazione;

c. il finanziamento;

d. il diritto applicabile.