Progetto
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) RU 202_
3I Servizi del Parlamento e i tribunali della Confederazione possono, mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.
4La presente legge si applica salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi.
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
a. Governo elettronico: l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’adempimento dei compiti delle autorità;
b. servizi elettronici delle autorità: i mezzi TIC per l’adempimento dei compiti delle autorità.
Art. 4 Principi
1Al fine di aumentare l’efficienza e creare nuove possibilità, le autorità federali perseguono l’impiego di mezzi elettronici per l’interazione tra:
a. le autorità della Confederazione e tra queste ultime e quelle dei Cantoni e dei Comuni;
b. le autorità e le imprese;
c. le autorità e le persone fisiche.
2Coordinano le proprie attività con i Cantoni e garantiscono l’autonomia di questi ultimi.
3Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.
Art. 5 Conclusione di convenzioni
1Per l’adempimento dei propri compiti, la Confederazione può concludere con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni svizzere convenzioni sull’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico e sul finanziamento di tale attuazione, in particolare al fine di:
a. garantire l’interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni interessati;
b. semplificare la messa a disposizione e l’esecuzione per via elettronica delle prestazioni delle autorità.
2Le convenzioni disciplinano, laddove opportuno, in particolare:
a. le competenze;
b. l’organizzazione;
c. il finanziamento;
d. il diritto applicabile.