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Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 8 pagine
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Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) RU 202_
2Laddove possibile e opportuno, si devono utilizzare testi relativi alle licenze riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Ove consentito dal diritto civile, le licenze devono escludere pretese contrattuali in materia di responsabilità.
3La concessione di licenze sottostà al diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra concessori di licenze e titolari di licenze sono giudicate dai tribunali civili.
4Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate segnatamente all’integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto purché vi sia un interesse pubblico e l’onere per fornire tali prestazioni sia proporzionato. A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi.
5Il dipartimento competente può concedere, per determinate prestazioni di servizi di cui al capoverso 4, eccezioni alla riscossione di emolumenti, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Art. 11 Open government data
1Le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettono a disposizione per il libero riutilizzo i dati che esse raccolgono o producono nel quadro dell’adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni.
2I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.
3Non sono resi accessibili al pubblico:
a. i dati che in virtù di altri atti normativi non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d’autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali;
b. i dati la cui preparazione ai fini della messa a disposizione richiede mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale, tecnico o del personale, che sono sproporzionati in particolare rispetto all’utilità dei dati per la società, l’ambiente e l’economia (valore aggiunto).
4I dati sono disponibili su una piattaforma centrale mediante rimando e sono muniti di metadati predefiniti. L’Ufficio federale di statistica disciplina, in collaborazione con la Cancelleria federale, il contenuto e la forma dei metadati.
5Le unità amministrative non sono tenute a verificare l’esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati destinati alla pubblicazione o a verificarne altri elementi.