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Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 8 pagine
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Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) RU 202_
Art. 9 Delega di compiti
1Mediante un’ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico. In questo contesto, occorre disciplinare in particolare:
a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile;
b. la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell’adempimento dei compiti; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
c. il controllo delle organizzazioni e delle persone.
2L’esecuzione di procedure di appalto secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale se:
a. la Confederazione detiene partecipazioni nell’organizzazione o nella persona;
b. nessun privato detiene partecipazioni nell’organizzazione o nella persona; e
c. l’organizzazione o la persona non fornisce a privati alcuna prestazione sul mercato.
3Laddove necessario, alle organizzazioni e alle persone incaricate dell’adempimento di compiti possono essere attribuite competenze decisionali.
4Il Consiglio federale seleziona il responsabile dell’adempimento di compiti mediante una procedura trasparente, obiettiva e imparziale.
Art. 10 Software open source
1Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l’adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le autorità federali rendono liberamente disponibili i software secondo i seguenti principi relativi ai sofware open source:
1. pubblicano il codice sorgente,
2. autorizzano chiunque a utilizzare, studiare, sviluppare e trasmettere i software senza pagare licenze;
b. le autorità federali stesse o altri soggetti sono interessati al riutilizzo dei software;
c. sono tutelati i diritti di terzi.