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Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 8 pagine
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Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) RU 202_
Art. 12 Servizi elettronici delle autorità
1Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all’adempimento di compiti da parte delle suddette autorità.
2Può prevedere che unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettano a disposizione dei Cantoni, dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato incaricate dell’esecuzione del diritto federale o cantonale i servizi elettronici delle autorità per l’adempimento dei loro compiti se:
a. tali servizi sono gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri dell’Amministrazione federale;
b. non è compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’unità amministrativa interessata; e
c. non sono necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale.
3Se è necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può obbligare a utilizzare i servizi elettronici delle autorità gestiti dalla Confederazione le seguenti autorità, organizzazioni e persone:
a. le autorità dei Cantoni;
b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale.
4I Cantoni contribuiscono ai costi in misura proporzionale all’utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Il Consiglio federale determina il calcolo del contributo.
5Se richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguarda lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, la gestione di servizi elettronici delle autorità è ammessa sempre che esistano le basi legali richieste.
Art. 13 Standard
1il Consiglio federale può obbligare le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo. Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.
2Se è necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può inoltre dichiarare obbligatoria l’applicazione di questi standard per:
a. le autorità dei Cantoni;
b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale.